Responsabilità sanitaria. Liquidato il danno con rendita vitalizia
Pubblicato il 09 febbraio 2015
Il Tribunale di Milano, con
sentenza del 27 gennaio 2015, ha condannato una struttura sanitaria per i danni subiti da una paziente sottoposta ad un intervento di tiroidectomia totale, per asportazione di un carcinoma alla tiroide.
A pochi giorni dall’intervento, nella specie, si erano verificate delle
complicanze estremamente
invalidanti per la paziente, attribuibili con alto grado di probabilità – a detta del Tribunale - all’operato dei medici.
Gli stessi infatti, in base alle rilevanze peritali, non avrebbero posto in essere quanto necessario ad evitare le lesioni poi subite dall’attrice, con conseguente loro
responsabilità per violazione dell’art. 1176 c.c.
Ciò premesso, il Tribunale ha innanzitutto disposto il
risarcimento in via equitativa dei derivati danni
non patrimoniali, nonché quello dei
danni patrimoniali, in considerazione di tutte le
spese di assistenza sin allora sostenute dalla paziente e da sostenere per il resto della sua vita.
Nell’ambito dei danni patrimoniali, a titolo di
lucro cessante, è stato poi riconosciuto il
danno da perdita di capacità lavorativa, che solitamente necessita di apposita dimostrazione. Non nel caso di specie, tuttavia, laddove, secondo il giudice di merito, l’elevata percentuale di invalidità riscontrata, ne rende pressoché certa la realizzazione.
Danno patrimoniale risarcito mediante costituzione di rendita vitalizia
Ma ciò che qui rileva e che costituisce presumibilmente l’elemento innovativo della presente pronuncia, è che il Tribunale ha disposto il risarcimento del
danno patrimoniale, mediante costituzione di
rendita vitalizia ai sensi dell’art. 2057 c.c., attesa l’impossibilità di stabilire in modo oggettivo la presumibile durata della vita dell’attrice.
Ha stabilito il giudice milanese in proposito, infatti, che sebbene lo strumento della rendita vitalizia sia stato sino ad ora di scarsa applicazione (con prevalente anticipazione di una cifra per intero), lo stesso offre viceversa un importante criterio di valutazione, in quanto consente di
stimare più adeguatamente la particolare
condizione della parte danneggiata, la
natura del danno e delle sue
conseguenze.