Responsabilità fiscale solidale nei contratti di appalto e subappalto. Nuova disciplina. 40/E/2012

Pubblicato il 11 ottobre 2012

Nei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, il decreto c.d. “crescita”  - Dl n. 83 del 2012 – introduce la responsabilità fiscale in solido dell’appaltatore e del committente (questi è l’imprenditore o il datore di lavoro) rispetto ai trattamenti retributivi dovuti dal subappaltatore e dall’appaltatore, ovvero il versamento all’Erario:

 

La responsabilità – che deriva dall’obbligo di verificare l’esecuzione del corretto versamento dell’ammontare del corrispettivo dovuto dal subappaltatore e dall’appaltatore - è esclusa nel solo caso in cui l’appaltatore e il committente acquisiscano la documentazione – che può consistere nella asseverazione di un Centro di assistenza fiscale o di un professionista abilitato – che attesta che i versamenti, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, erano già stati eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.

Se non vi é documentazione, l’appaltatore (anche il committente) può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore.

SANZIONI.

E’ chiaro che il mancato rispetto della procedura comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa. L’articolo del Dl n. 83/2012 che innova (13 ter), recita che l’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti richiesti dalla norma non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione, si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.

Le novità, consistenti essenzialmente in nuovi oneri per il committente o l’appaltatore, sono recate dall’articolo 13 ter del Dl n. 83/2012, che ha sostituito integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223/2006.

 

Art. 13-ter. Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore

 

1. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

 

«28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

 

28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.

 

28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»

 

 

Un intervento di prassi s’è reso necessario per risolvere l’incertezza interpretativa delle associazioni di categoria interessate dalla nuova norma. La circolare 40/E/2012, dell’8 ottobre, ha così chiarito due dubbi:

  1. quali i contratti investiti dalla nuova disciplina?

 

  1. quale la certificazione conforme a comprovare il regolare versamento di ritenute ed Iva?

PUNTO 1.

La disciplina va applicata ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della Legge n. 134/2012, di conversione del Dl n. 83/2012.

Appaltatore e subappaltatore sono dunque chiamati all’adempimento tributario, rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate ne chiarisce l’esigibilità a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge. Conseguentemente, rispetto ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012 in avanti, la certificazione sarà richiesta in relazione ai pagamenti effettuati dall’11 ottobre 2012.

PUNTO 2.

S’è detto della piena validità, quale documentazione idonea, della asseverazione di un responsabile Caf Imprese o di un soggetto (professionista) abilitato.

In alternativa, per dimostrare la regolare erogazione di ritenute e Imposta sul valore aggiunto al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, il subappaltatore/appaltatore deve produrre una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, nella quale attestare l’avvenuto adempimento fiscale. Quattro i requisiti che essa deve riportare:

-     il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’IVA per cassa (articolo 7 del DL n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge;

 

-     il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;

 

-     gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;

 

-     l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

 

 

QUADRO DELLE NORME

 

 

DECRETO LEGGE n. 83 del 22 giugno 2012 (LEGGE n. 134 del 7 agosto 2012)

 

DECRETO LEGGE n. 223 del 4 luglio 2006 (LEGGE n. 248 del 4 agosto 2006)

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE n. 40 dell’8 ottobre 2012

 

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