Responsabilità disciplinare solo se l'atto è inequivocabilmente nullo
Pubblicato il 21 marzo 2011
Per la Cassazione – sentenza n.
5913/2011 – il notaio può essere considerato come disciplinarmente responsabile ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 89 del 1913, solo qualora l'atto da lui redatto sia inequivocabilmente nullo.
In particolare, i giudici di legittimità hanno considerato un'errata applicazione della legge quella operata dagli organi giudiziari dei gradi di merito i quali avevano ritenuto che comportasse una nullità inequivoca il fatto che un notaio avesse autenticato una scrittura costitutiva di società in accomandita semplice contenente una clausola di arbitrato con nomina degli arbitri non da parte di un terzo.