Responsabilità degli amministratori di Srl al pari di quelli delle Spa

Pubblicato il 21 febbraio 2011 Il dibattito sull’estensione anche alle Srl dell’articolo 3294 del Codice civile, in materia di responsabilità sociale dei creditori nelle Spa, tiene aperto il confronto tra dottrina e giurisprudenza.

Il principio sancito dal codice è che gli amministratori delle Società per azioni rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi sulla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Fino alla riforma del diritto societario, l’articolo 2487, comma 2, del Codice civile prevedeva l’applicazione anche agli amministratori di Srl delle stesse responsabilità previste per le Spa. Dal 1° gennaio 2004 - anno di entrata in vigore della riforma - non è stato più previsto il rinvio diretto alla disciplina delle Spa nel caso di amministratori di una società a responsabilità limitata.

Tuttavia, anche in assenza di un esplicito rinvio, il dibattito è sempre restato acceso in giurisprudenza, portando a contrapporre da una parte le pronunce che ritenevano possibile estendere l’azione di responsabilità agli amministratori di Srl e dall’altra quelle che, invece, erano contrarie. Coloro che sostengono il rinvio alle regole delle Spa, fanno rientrare in esse anche il discorso sulla responsabilità, al contrario di coloro che ribadiscono come con la riforma del diritto societario tutto ciò si sia voluto espressamente escludere.

L’ultima parola sull’argomento arriva con la sentenza n. 501, emessa dal Tribunale di Milano lo scorso 18 gennaio. I giudici milanesi hanno ritenuto che il mancato esplicito rinvio alla disciplina delle Spa, nella nuova formulazione post-riforma, sia solo frutto di una svista e non di una precisa scelta del legislatore. Di qui, la conferma della responsabilità degli amministratori delle Srl verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi su conservazione e integrità del patrimonio, anche senza l’esplicito rinvio da parte del Codice civile.

È chiaro che il protendere per l’una o l’altra interpretazione non sia del tutto irrilevante. L’applicabilità agli amministratori di Srl dell’azione di responsabilità da parte dei creditori sociali farebbe scongiurare l’ipotesi di illegittimità costituzionale (articoli 3 e 76 della Costituzione), dovuta alla conseguente disparità di trattamento tra i creditori sociali delle Spa e quelli delle Srl. Al contrario, invece, l’applicazione analogica della legge sull’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle Srl porterebbe questi ultimi a dover rispondere dell’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale verso tutti i creditori, anche nel caso in cui la società sia operativa.
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