Commissione tributaria provinciale di Milano, sentenza n. 90/2007: perchè l’obbligazione tributaria sia posta solidalmente a carico di sostituto e sostituito (datore e dipendente) la legge richiede la doppia condizione che non siano stati effettuati ritenute e relativi versamenti. Inoltre, ritenendo datore e dipendente debitori in solido in quanto non estinta l’obbligazione tributaria, il Fisco ha, sì, diritto di farsi pagare per intero da uno dei due (a sua scelta), ma evidenziato che il datore ha effettuato le ritenute che non ha anche versato, non può più parlarsi di “solidarietà”. L’operazione si estingue per adempimento in capo al titolare del debito fiscale (il sostituito, dipendente) e si costituisce ex novo in capo al datore, che ha applicato la ritenuta.
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