Responsabile il magistrato che accumula ritardi senza idonea giustificazione
Pubblicato il 02 aprile 2015
Con sentenza
n. 6601 depositata il 1° aprile 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha respinto il ricorso di un giudice avverso il provvedimento del Csm, con cui era stato
condannato alla censura, per aver accumulato una serie di considerevoli ritardi nel deposito di sentenze.
Nel provvedimento impugnato, in particolare, si erano ritenute integrate tutte le condizioni –
gravità, reiterazione, mancanza di idonea giustificazione – atte ad integrare la configurabilità dell’illecito contestato,
escludendo la rilevanza di ogni scriminante, sotto il profilo della
eccezionalità degli eventi giustificativi.
Nel medesimo provvedimento, i giudici disciplinari avevano poi dato atto di un ulteriore procedimento disciplinare – per analoghi addebiti – da cui la ricorrente era stata prosciolta qualche anno prima, in considerazione della sua situazione familiare, all’epoca ritenuta idonea a giustificare la condotta; con riserva tuttavia, di valutare diversamente, in futuro, il reiterarsi degli stessi comportamenti.
Con la presente pronuncia la Cassazione - aderendo
in toto a quanto dedotto dal Csm - ha rammentato, da un canto,
la oggettiva rilevanza della colpevole reiterazione, anche con riguardo al
dato numerico ed
all’arco temporale della consumazione della condotta. Dall’atro, ha sottolineato la
indubbia offensività e gravità dei ritardi accumulati, anche alla luce del codice deontologico della magistratura e della consolidata giurisprudenza in materia.
Hanno infine puntualizzato le Sezioni Unite, come le giustificazioni addotte dalla ricorrente – e già in passato rappresentate dalla stessa –
non raggiungessero attualmente il necessario grado di eccezionalità richiesto al fine di applicare
l’invocata scriminante.