In assenza di contestazione della residenza estera, la verifica dei redditi del contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata compete all'Ufficio del luogo dove è prodotto il reddito e non a quello del domicilio fiscale dichiarato.
Nel testo della sentenza n. 13983 del 3 maggio 2022, la Corte di cassazione ha reso alcune precisazioni sul criterio che individua quale sia l’Ufficio finanziario competente a procedere con l'accertamento tributario sul reddito, in caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata al quale l’Ufficio non contesti la residenza.
I chiarimenti sono stati forniti nell'ambito della causa instaurata da una contribuente, iscritta all’AIRE e residente nel Principato di Monaco, per impugnare un avviso di accertamento, con il quale erano stati accertati, a seguito di indagini finanziarie eseguite in relazione a un conto corrente acceso in Italia e all’utilizzo di carte di credito intestate a società di cui la stessa era socia e amministratrice, maggiori redditi prodotti in Italia, recupero di maggiore IRPEF, addizionali e irrogazione di sanzioni.
L’atto impositivo era stato emesso dall’Agenzia delle Entrate del luogo di elezione di domicilio fiscale della contribuente, per come indicato nella dichiarazione dei redditi.
Ufficio, questo, rispetto al quale la donna aveva dedotto l’incompetenza, risultando, la sua ultima residenza, in un'altra città.
I giudici delle Commissioni tributarie adite avevano rigettato le ragioni della contribuente sulla base dell'assunto secondo cui la competenza per gli accertamenti in Italia di soggetto residente all'estero si determina in base alla residenza fiscale indicata in Italia, nella dichiarazione.
La Suprema corte, invece, ha ritenuto fondato il profilo dedotto dalla ricorrente: il criterio che radica la competenza dell’Ufficio è quello del luogo del reddito prodotto e non quello del domicilio dichiarato.
Per la Corte di legittimità, la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva dato rilievo al luogo di elezione di domicilio della contribuente, era incorsa in falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 31 e 58 del DPR n. 600/1973.
Era stato preso in considerazione, infatti, un elemento - il domicilio fiscale in Italia della contribuente - in realtà irrilevante, trattandosi di soggetto residente all’estero.
Sulla specifica questione, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: "In caso di contribuente residente in Paesi a fiscalità privilegiata, ove l’Ufficio non contesti la residenza del contribuente, la competenza dell’Ufficio che procede all’accertamento del reddito si determina, al pari di qualunque cittadino non residente in Italia, in base al Comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui è stato prodotto il reddito più elevato, senza che abbia rilievo l’eventuale domicilio fiscale dichiarato dal contribuente per i redditi prodotti in Italia".
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