Rescissione. Precisazioni dalle Sezioni unite
Pubblicato il 04 settembre 2014
In considerazione della sua natura di mezzo di impugnazione, la
richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato di cui all'articolo 625-ter del Codice di procedura penale va depositata
nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza sia stata posta in esecuzione.
La medesima richiesta, esaminata dalla Corte di cassazione secondo la procedura camerale di cui all'articolo 611 del Codice di procedura penale, si applica
solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'articolo 420-bis del Codice di procedura penale, come modificato dalla
Legge n. 67/2014.
Per quanto riguarda i procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della Legge 67/2014, per contro, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nei termini per proporre impugnazione dettata dall'articolo 175, comma 2, del Codice di procedura penale nel testo previgente.
Sono queste le puntualizzazioni offerte dalle Sezioni unite penali di Cassazione nel testo della sentenza n.
36848 depositata il 3 settembre 2014.