Requisiti reddituali per l’assegno sociale

Pubblicato il 09 novembre 2017

L’INPS, con messaggio n. 4424 dell’8 novembre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti relativi ai requisiti reddituali per l’assegno sociale finalizzato ad alleviare lo stato di bisogno dei cittadini anziani che versino in condizioni di indigenza.

Il Legislatore, nel porre a carico dell’interessato l’onere di provare l’insufficienza dei mezzi economici propri e del coniuge, ha adottato criteri basati sul flusso reddituale in favore dell’interessato e del coniuge, elencando le entrate che vanno escluse dal computo e fissando parametri per la riduzione dell’importo, qualora i redditi rientrino tra quelli computabili e siano inferiori al limite stabilito.

Carattere effettivo del reddito

Ricorda l’Istituto che l’assegno è erogato sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, da computare al netto dell’imposizione fiscale e contributiva.

Quindi non va inserita nel computo un’entrata che risulti spettante all’interessato o al coniuge, qualora alla domanda sia allegata documentazione che comprovi la mancata effettiva erogazione del reddito (es: mancata erogazione di ratei di pensione estera da parte dell’Amministrazione pubblica straniera, purché documentata tramite attestazione resa dal Consolato estero; ricavato meramente ipotetico derivante dall’eventuale vendita di un immobile sito all’estero).

Indennità di accompagnamento

Nel calcolo del redditi per la verifica del diritto alla corresponsione dell'assegno sociale vanno escluse le indennità di accompagnamento "di ogni tipo" per cui, oltre all’indennità di accompagnamento di cui alla Legge n. 18/1980, sono escluse anche l’indennità di comunicazione in favore dei sordi, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa erogati dall'Istituto ai pensionati per inabilità e gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente alle menomazioni di cui alla tabella allegato 3 del D.P.R. n.1124/1965.

Anche il rateo d’indennità di accompagnamento erogato all’erede del beneficiario non deve essere computato ai fini del calcolo dei redditi per l'assegno sociale richiesto da quest’ultimo.

Altro

Chiarisce, inoltre, il messaggio che:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy