Requisiti per la fruizione dell’esonero per l’assunzione di donne

Pubblicato il 06 aprile 2021

Facendo seguito alle prime indicazioni, pervenute con la Circolare 22 febbraio 2021, n. 32, l’Istituto Previdenziale, a seguito delle richieste di chiarimenti formulate, specifica l’ambito di applicazione dell’incentivo previsto dal comma 16, art. 1, Legge di Bilancio 2021, relativamente ai rapporti di lavoro agevolabili ed ai requisiti di svantaggio delle lavoratrici.

L’esonero, rivolto all’assunzione di donne con i requisiti di svantaggio previsti dall’art. 4, commi da 9 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92, consiste nello sgravio fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione, l’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato ovvero per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato di:

Con il Messaggio 6 aprile 2021, n. 1421, l’Istituto previdenziale chiarisce che il requisito di svantaggio della lavoratrice – stato di disoccupazione da oltre dodici mesi ovvero del requisito di “priva di impiego” – deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Pertanto, ove si intende richiedere il beneficio per l’assunzione di una lavoratrice con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quelle della eventuale proroga o trasformazione a tempo indeterminato.

Diversamente, nel caso in cui si intenda chiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza aver richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito deve sussistere alla data della trasformazione.

Ciò assunto, sarà possibile applicare il beneficio anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporto a termine non agevolati ai sensi dell’art. 4, commi da 8 a 11, Legge 28 giugno 2012, n. 92, ovvero dell’art. 1, commi da 16 a 19, Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un massimo di 18 mesi decorrenti dalla data della trasformazione.

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