Le agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale previste in caso di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore non sono applicabili al soggetto che non possiede la qualifica di banca o di intermediario finanziario.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 40 del 10 febbraio 2020, specificando l’applicazione dell’agevolazione di cui all'articolo 35, comma 10-ter.1, DL n. 233/2006 alle R.eo.co bancarie. Per R.eo.co (Real estate owned company) si intendono le società che hanno l’obiettivo di ricollocare sul mercato beni immobili rinvenienti dalla risoluzione, per inadempimento dell'utilizzatore, di contratti di locazione finanziaria.
La domanda posta alle Entrate è diretta a conoscere se risulta applicabile lo stesso trattamento fiscale anche per gli atti traslativi a titolo oneroso di immobili rinvenienti da contratti di leasing, posti in essere da una società che non ha la qualifica di intermediario finanziario, ma che è comunque interamente partecipata da un intermediario finanziario.
La norma citata stabilisce l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa per le cessioni, effettuate dalle banche e da intermediari finanziari, nel caso di esercizio, da parte dell'utilizzatore, dell'opzione di acquisto dell'immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile rinveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.
Il beneficio in parola ha il fine di favorire, dal punto di vista fiscale, la dismissione dei beni per consentire alla società di proseguire nella sua attività "tipica" di leasing immobiliare.
Analizzando la norma, si evince che l’agevolazione trova applicazione solo in presenza di un soggetto che sia banca o intermediario finanziario, a causa della particolare provenienza dell'immobile acquistato.
E’ altresì noto che le norme agevolative non sono estensibili a fattispecie non espressamente previste.
Di conseguenza, l’agevolazione in discorso non può essere applicata agli atti traslativi a titolo oneroso di immobili rinvenienti da contratti di leasing, se non sono posti in essere da banche o intermediari finanziari.
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