Con la circolare n. 32 del 23 novembre 2021, l’INAIL ha fornito la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita, con decorrenza 1° gennaio 2021, per il calcolo dei premi assicurativi. Sul punto, il D.M. (Lavoro) n. 188 del 23 settembre 2021 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria, con decorrenza 1° gennaio 2021, e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 17.448,90 euro e di 32.405,10 euro.
Sulla base di tali importi, l’Istituto assicuratore ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite.
Di seguito, si fornisce la retribuzione convenzionale giornaliera e mensile, con decorrenza 1° gennaio 2021, per ciascuna categoria di lavoratore, per il calcolo del premio INAIL:
lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita: giornaliera 58,16 euro e mensile 1.454,08 euro;
Dal 1° gennaio 2021, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a 2,79 euro, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto per la regolazione dell’anno scolastico 2020/2021 risulta uguale a 2,77 euro.
Pertanto, in ordine al periodo “gennaio–ottobre 2021”, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, non va applicata alcuna integrazione rispetto al premio di 2,66 euro già richiesto.
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.
In particolare, per l’anno formativo 2021/2022:
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