Rendicontazione di sostenibilità PMI, ok allo schema di decreto legislativo

Pubblicato il 12 giugno 2024

Nel corso del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2024 è stato approvato, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo di recepimento delle norme Ue sulla rendicontazione societaria di sostenibilità.

In particolare, lo schema di decreto legislativo mira a recepire la Direttiva (UE) 2022/2464, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Tale direttiva modifica alcune normative UE preesistenti relative al reporting societario per estendere e rafforzare gli obblighi di rendicontazione non solo finanziaria ma anche di sostenibilità.

La direttiva CSRD sostituisce quella precedente sulla rendicontazione non finanziaria (NFRD), estendono gradualmente gli obblighi di rendicontazione delle informazioni di sostenibilità alle piccole e medie imprese (PMI), diverse dalle microimprese, che siano enti di interesse pubblico.

NOTA BENE: La CSRD espande l'obbligo di rendicontazione includendo le PMI, cambiando il focus da una rendicontazione "non finanziaria" a una più ampia "rendicontazione di sostenibilità". Questa nuova rendicontazione dovrebbe coprire non solo l'impatto delle attività aziendali sulle questioni di sostenibilità, ma anche il modo in cui queste questioni influenzano l'andamento generale e i risultati delle imprese.

Analizziamo lo schema provvisorio di decreto legislativo approvato per comprendere qual è l’ambito di applicazione della normativa e come deve essere effettuata la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità.

Rendicontazione di sostenibilità ampliata

Ai sensi dell’articolo 2 dello schema di Dlgs di recepimento della Direttiva 2022/2464/UE, l'ambito applicativo della normativa sulla rendicontazione di sostenibilità è stato significativamente esteso rispetto alle precedenti disposizioni.

Prima della CSRD, la NFRD richiedeva che solo le grandi imprese con oltre 500 dipendenti e che fossero enti di interesse pubblico rendicontassero su aspetti ambientali, sociali, legati al personale, ai diritti umani, e alla lotta contro la corruzione.

Con l'introduzione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), l'obbligo di rendicontazione viene esteso alle piccole e medie imprese (PMI), escludendo però le micro-imprese, anche quelle con valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati.

In particolare, la normativa si applica alle società costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata, nonché della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice, oltre che ad altre forme giuridiche comparabili definite nell'allegato I della direttiva 2013/34/UE.

Anche le imprese di assicurazione e gli enti creditizi, indipendentemente dalla loro forma giuridica, sono inclusi in questa estensione normativa, dimostrando un intento chiaro di ampliare la trasparenza e la responsabilità in termini di sostenibilità attraverso settori finanziari e aziendali diversi.

Tra gli esclusi, invece la normativa annovera specificatamente certi enti e prodotti finanziari.

Per esempio, la Banca d'Italia e le micro-imprese non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto. Altri esclusi sono i prodotti finanziari particolarmente delineati nel regolamento (UE) 2019/2088 e le società controllate da organismi di investimento collettivo del risparmio. Per enti specifici come Cassa depositi e prestiti S.p.A., è richiesto di limitarsi a fornire informazioni di sostenibilità riguardanti esclusivamente le società sotto la propria direzione e coordinamento.

Rendicontazione individuale di sostenibilità

La rendicontazione individuale di sostenibilità richiesta dalle norme UE e recepita attraverso il decreto legislativo deve essere inclusa in una sezione specifica della relazione sulla gestione delle imprese di grandi dimensioni e delle piccole e medie imprese quotate. Questa sezione deve contenere informazioni dettagliate sull'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e su come tali aspetti influenzano l'andamento generale, i risultati e la situazione dell'impresa.

Per soddisfare i requisiti di questa rendicontazione, le imprese devono:

1. Descrivere il modello e la strategia aziendale, evidenziando:

2. Fornire una descrizione degli obiettivi di sostenibilità, che possono includere:

3. Elencare il ruolo e le competenze degli organi di amministrazione e controllo in relazione alle questioni di sostenibilità, evidenziando l'accesso a competenze necessarie.

4. Descrivere le politiche aziendali relative alla sostenibilità.

5. Informare sull'esistenza di sistemi di incentivi legati alla sostenibilità, destinati ai membri degli organi di amministrazione e di controllo.

NOTA BENE: La rendicontazione deve essere effettuata in conformità con gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) e presentata nel formato elettronico unico europeo (ESEF) in XHTML, come previsto dalle normative vigenti. Questo formato consente una migliore accessibilità e analisi dei dati, garantendo che le informazioni siano facilmente leggibili e comparabili.

La rendicontazione di sostenibilità dei grandi gruppi

La rendicontazione di sostenibilità consolidata per i grandi gruppi aziendali richiede che le società madri includano dettagliate informazioni nella relazione sulla gestione, evidenziando l'impatto complessivo del gruppo sulle questioni di sostenibilità e come queste influenzano l'operato, i risultati e la situazione del gruppo. Questo processo richiede di indicare le procedure adottate per individuare le informazioni pertinenti da includere nella rendicontazione, coprendo aspetti come le prospettive a breve, medio e lungo termine.

Le informazioni devono riflettere dettagli sulle attività del gruppo, la sua catena del valore, i prodotti e servizi, i rapporti commerciali e la catena di fornitura. Se, nei primi tre anni di rendicontazione, alcune informazioni non sono disponibili, le società madri devono spiegare gli sforzi compiuti per ottenere tali dati, i motivi della loro indisponibilità e i piani per acquisirli in futuro.

La rendicontazione consolidata deve anche essere conforme agli standard di rendicontazione stabiliti dalla Commissione Europea, garantendo coerenza e comparabilità dei dati. Inoltre, se ci sono differenze significative tra i rischi o gli impatti di diverse società all'interno del gruppo, deve essere fornita una spiegazione adeguata.

Infine, la rendicontazione deve essere redatta nel formato elettronico specificato dalla normativa UE, che include l'uso di marcature appropriate per facilitare la comunicazione e l'analisi delle informazioni. Le società madri sono anche tenute a facilitare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, discutendo con loro le informazioni di sostenibilità rilevanti e i metodi per la loro verifica. Questo approccio assicura una trasparenza e una responsabilità estese, contribuendo a un migliore allineamento con gli obiettivi di sostenibilità globale.

Rendicontazione di sostenibilità, ruolo dei revisori legali e dei rappresentanti dei lavoratori

Nel contesto della rendicontazione di sostenibilità, i revisori legali e i rappresentanti dei lavoratori svolgono ruoli cruciali per assicurare trasparenza, accuratezza e conformità delle informazioni riportate. I revisori legali sono incaricati di esaminare la rendicontazione di sostenibilità delle imprese per verificare che rispetti gli standard richiesti, fornendo un'attestazione formale della conformità del report alle normative vigenti. Questo include l'analisi dettagliata delle dichiarazioni relative alla sostenibilità per assicurare che siano basate su dati verificabili e riflettano accuratamente le pratiche aziendali.

Parallelamente, i rappresentanti dei lavoratori hanno il compito di coinvolgimento attivo nel processo di rendicontazione. La loro partecipazione garantisce che le voci e le preoccupazioni dei dipendenti siano considerate nella valutazione dell'impatto delle attività aziendali sulle questioni di sostenibilità. Questi rappresentanti discutono delle informazioni di sostenibilità con la direzione, contribuendo a una comprensione più profonda e condivisa delle pratiche aziendali e degli impatti correlati. Inoltre, i loro feedback possono aiutare a guidare miglioramenti futuri nella gestione della sostenibilità dell'impresa.

In sintesi, i revisori legali e i rappresentanti dei lavoratori giocano ruoli complementari essenziali per la validazione e il miglioramento continuo delle pratiche di sostenibilità aziendale, assicurando che le imprese non solo rispettino le normative vigenti, ma si impegnino anche attivamente verso un'operatività più sostenibile e responsabile.

Tempi di implementazione della Direttiva UE sulla rendicontazione di sostenibilità

Il processo di recepimento della Direttiva UE sulla sostenibilità segue tempi definiti dal quadro legislativo europeo. La direttiva CSRD, approvata nel 2022, ha previsto specifici termini per il recepimento da parte degli Stati membri dell'Unione Europea.

NOTA BENE: Gli Stati membri sono generalmente tenuti a recepire le direttive europee entro un termine di due anni dalla loro entrata in vigore.

Per la CSRD, i requisiti di rendicontazione inizieranno a essere applicabili in fasi successive, a seconda delle dimensioni e della natura pubblica o privata delle imprese.

Di seguito una Tabella che riassume le varie fasi di recepimento della Corporate Sustainability Reporting Directive.

Data di Avvio

Gruppo Target

Descrizione

1° gennaio 2024

Grandi imprese già soggette alla NFRD

Inizio applicazione dei nuovi requisiti CSRD per le imprese già soggette alla precedente direttiva NFRD.

1° gennaio 2025

Grandi imprese non soggette alla NFRD

Estensione dei requisiti CSRD alle grandi imprese che non erano obbligate dalla NFRD.

1° gennaio 2026

PMI quotate

Estensione degli obblighi di rendicontazione CSRD alle piccole e medie imprese quotate.

 

NOTA BENE: Questo schema di implementazione graduale permette alle imprese di adeguarsi ai nuovi standard e di prepararsi adeguatamente per soddisfare i requisiti più stringenti e dettagliati della CSRD rispetto alla direttiva precedente.

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