Remissione in bonis per il ritardo del “Modello 69”
Pubblicato il 10 gennaio 2013
Il
versamento dell'imposta di registro non è compatibile con la volontà di
scegliere il regime della cedolare secca, ossia la particolare
tassazione prevista in caso di locazione di immobili ad uso abitativo.
Lo precisa l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 47 del 20 dicembre
2012, in cui tratta dell'applicazione dell'istituto della remissione in
bonis ai casi di dimenticanza del contribuente di presentazione, nei
termini richiesti, del “modello 69”, utile per esercitare l'opzione per
il regime di cedolare secca.
Con la remissione in bonis
(articolo 2, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella L. n. 44/2012)
viene consentito al contribuente di fruire di benefici fiscali o di
regimi opzionali anche in mancanza dell'esecuzione di adempimenti
formali, purchè il soggetto sia in buona fede, ossia se la dimenticanza
non nasconde una scelta opportunistica. La buona fede deve emergere dal
comportamento concludente del contribuente che non deve contrastare con
la volontà di effettuare la scelta per il regime opzionale.
Tra gli obblighi
richiesti dalla remissione in bonis assumono particolare rilevanza
quello di effettuare la comunicazione ovvero eseguire
l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione utile (successivo al termine previsto per effettuare la
comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso) nonchè l'obbligo di
pagare la sanzione pari a 258 euro.
Con circolare n.47/2012, l'Agenzia delle entrate analizza l'opportunità offerta dalla
remissione in bonis con riferimento alla mancata opzione per il regime
della cedolare secca (D.Lgs. n. 23/2011, art. 3).
Infatti, brevemente,
si rammenta che la tassazione degli immobili locati attraverso la
cedolare secca richiede l'esercizio di un’opzione da eseguire:
in sede di registrazione del
contratto, in via telematica, tramite il modello “Siria”
o
tramite invio cartaceo del
“modello 69”, valido anche per esercitare l’opzione in
occasione della proroga del contratto di locazione o per le annualità
successive a quella della registrazione.
L'adempimento va eseguito nel termine previsto per la registrazione del
contratto di locazione, cioè 30 giorni dalla data di formazione
dell’atto.
Per annualità successive o in caso di proroga del contratto, il
“modello 69” va presentato entro il termine fissato per il versamento
dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza
dell’annualità o dalla proroga.
OPZIONE
ESEGUITA IN SEDE DI REGISTRAZIONE TARDIVA DEL CONTRATTO
Verificandosi la situazione
per cui l'opzione per il particolare regime di tassazione viene
eseguita con la tardiva registrazione del contratto di locazione,
l'Agenzia ricorda come, con circolare 26/2011, è stato precisato che
tale posizione si sana con il ravvedimento operoso.
OPZIONE
ESEGUITA DOPO LA REGISTRAZIONE – MODELLO 69
Utilizzando il “modello 69”,
qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione
del contratto ovvero di proroga, è possibile accedere al regime della cedolare
secca per le annualità successive.
Se tale possibilità
non è stata colta, la circolare chiarisce che una presentazione del modello 69
tardiva comporta l'impraticabilità della strada della cedolare secca
per l'annualità per la quale l'opzione non è stata esercitata nei
termini. La presentazione del modello in parola oltre il
termine fissato apre le porte alla cedolare secca solo per gli anni successivi.
Esempio: a fronte
di un contratto di locazione di 4 anni dal 1/1/2013 al 31/12/2016, per
cui è stato presentato il modello 69 con opzione per cedolare secca il
15/2/2013 ed è stata versata l'imposta di registro in unica soluzione,
si verifica che il regime di cedolare secca si applica dal 2014, senza
sanzione e senza diritto al rimborso dell'imposta di registro versata.
CEDOLARE
SECCA E REMISSIONE IN BONIS
Molto chiaramente il
documento di prassi agenziale spiega che se non è stata esercitata
l'opzione nei termini ed è stata versata l'imposta di registro – anche
in unica soluzione – è negata la possibilità di fruire della remissione
in bonis per accedere al regime di cedolare secca.
Infatti tra i
presupposti della remissione in bonis vi è la buona fede del contribuente
che, al riguardo, non sussiste avendo il soggetto tenuto un
comportamento (pagamento dell'imposta) in contrasto con la volontà di
optare per la tassazione particolare (che non richiede il pagamento
dell'imposta di registro).
Similmente vige il
divieto di utilizzo della remissione in bonis per l'anno qualora sia
stata corrisposta l'imposta annuale nei termini, ovviamente senza aver
esercitato la scelta per la cedolare.
E' invece consentito avvalersi
dell'istituto della remissione in bonis solo se, dinanzi
all'omessa presentazione nei termini del “modello 69”, vi è stato un comportamento
coerente con il regime opzionale, ponendo in essere tutte
le formalità e gli obblighi richiesti dalle norme.
Effetto positivo della
remissione in bonis (contratto di locazione di 4 anni dal
1/1/2013 al 31/12/2016)
↓
presentazione
del “modello 69” per la registrazione del contratto di locazione senza
l'opzione per la cedolare secca e versamento dell'imposta di registro
dovuta per la prima annualità (nel 2013)
+
presentazione
l'anno successivo (2014), anche oltre il termine di 30 giorni, del
modello 69 con l'opzione per la cedolare secca, senza versamento
dell'imposta di registro annuale.
|
Versando la sanzione di 258 euro
e utilizzando, entro il termine di presentazione della prima
dichiarazione dei redditi utile, la remissione in bonis, la decorrenza
dell'opzione è attuabile nell'anno in cui viene presentato il modello
con l'opzione (2014) anziché dal successivo (2015).
Allo stesso modo, con
la remissione in bonis, anche i soggetti che, prima dell'entrata in
vigore delle norme sulla cedolare secca, hanno registrato il contratto
di locazione versando l'imposta di registro in un'unica soluzione,
possono applicare il regime nell'anno in cui presentano il “modello 69”
con l'opzione.
Un'efficace
precisazione attiene alla mancata comunicazione da parte del locatore
al conduttore circa la scelta per la tassazione a mezzo della cedolare
secca: la tardività dell'atto non è ravvedibile con la remissione in
bonis trattandosi di atto verso un privato e non nei confronti
dell'amministrazione finanziaria.
CASI
DI MANCATA REGISTRAZIONE, CANONE INFERIORE, COMODATO FITTIZIO
La disciplina della
cedolare secca prescrive determinate
conseguenze a seguito della mancata o tardiva
registrazione del contratto, dell'applicazione di un canone inferiore o
dalla presenza di un comodato fittizio.
La circolare n.
47/2012 precisa che dette conseguenze attengono ai rapporti tra le
parti stipulanti il contratto di locazione e che il soggetto che
intende invocare tale normativa deve dichiarare, in sede di
registrazione, agli Uffici dell’Agenzia il valore e la durata
contrattuale derivanti dall’applicazione delle citate norme.
Gli Uffici
dell'Amministrazione finanziaria, infatti, non sono tenuti ad
effettuare valutazioni riguardo all'applicabilità o meno delle norme di
legge.
QUADRO
DELLE NORME
- D.L. 2 marzo
2012, n. 16, convertito nella L. n. 44/2012 – Art. 2
- D.Lgs. 14
marzo 2011, n. 23 - Art. 3
- Circolare
Agenzia delle Entrate 1 giugno 2011, n. 26
- Circolare
Agenzia delle Entrate 20 dicembre 2012, n. 47 |