Una società fa presente di aver scelto l’opzione della cedolare secca per un contratto di locazione abitativa e così fruire dell’imposta sostitutiva prevista per tale regime. Avendo l’intenzione di revocare lo stesso, ha comunicato la scelta al conduttore ma non all’Agenzia delle Entrate (non versando l’imposta di registro). Chiede, pertanto, al fisco di poter comunicare la revoca dell'opzione entro il 30 novembre 2022 (termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi – imposta 2021) fruendo dell'istituto della remissione in bonis, e versare, in ritardo, l'imposta di registro.
La risposta n. 530 del 28 ottobre 2022, in merito al funzionamento della revoca della cedolare secca, ricorda che il locatore deve dare preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, tenuto conto del fatto che a decorrere dall'annualità della revoca viene meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione.
Con riferimento ai rapporti tra cedolare secca e remissione in bonis, è ammesso il ricorso all’istituto per sanare la tardiva presentazione del modello RLI, solo se il tardivo assolvimento dell'obbligo di presentazione di tale modello non sia configurabile come mero ripensamento. Dunque, la remissione in bonis non è fruibile da chi ha già versato l’imposta di registro prima di esercitare l’opzione della revoca.
In sintesi, la risposta 530/2022 ammette il ricorso alla remissione in bonis nel caso di comunicazione tardiva della revoca del regime della cedolare secca purchè il contribuente abbia avuto un comportamento coerente con la scelta, ossia:
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per perfezionare la revoca:
- inviare il modello Rli contenente la revoca entro il 30 novembre 2022,
- versare l'importo pari alla misura minima della sanzione, senza possibilità di compensarla,
- se non già corrisposta, versare l’imposta di registro – con sanzioni ed interessi – riducibili a seguito del ravvedimento operoso,
- assoggettare il canone di locazione ad imposizione ordinaria.
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