REM, domande accettate solo in caso di DSU valida

Pubblicato il 10 giugno 2020

Il buon andamento della domanda di REM (Reddito di emergenza) è subordinato dalla presenza di una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) valida. In mancanza, la domanda sarà respinta e potrà essere riproposta solo dopo aver presentato una DSU valida.

A specificarlo è l’INPS, con il comunicato stampa del 5 giugno 2020, evidenziando come le prime richieste del beneficio economico siano prive di una DSU valida.

REM, cos’è e quanto spetta?

Il REM, acronimo di “Reddito di emergenza”, è una nuova misura straordinaria di sostegno al reddito prevista dall’art. 82 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) diretta a supportare i nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. La predetta agevolazione può essere richiesta all’INPS, in via telematica, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020.

L’incentivo economico varia da 400 a 800 euro (840 euro a famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza).

REM, requisiti socio-economici

Possono accedere al REM i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti socio-economici:

REM, indispensabile la Dichiarazione Sostitutiva Unica

Fra i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda, in aggiunta a quelli socio-economici previsti dalla legge, è indispensabile la presenza di una DSU valida. In mancanza, la domanda non potrà essere accolta e sarà quindi necessario presentare una DSU valida e, successivamente, una nuova domanda di REM.

Si ricorda, infine, che le domande possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

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