Non può essere proposta querela di falso contro la relazione di servizio – ed i successivi rilievi tecnici descrittivi - con cui i Carabinieri attestano che un determinato soggetto era alla guida di un veicolo al momento di un sinistro. Gli atti in questione, difatti, non di natura pubblica, non sono espressione di una funzione pubblica certificativa e, dunque, costituiscono semplici documenti suscettibili di essere liberamente valutati dal giudice come elementi di prova.
In particolare, gli stessi fanno fede fino a querela di falso, relativamente alle sole circostanze certificate dai Carabinieri in relazione all'attività da loro direttamente svolta (data di redazione dell’atto, nominativi degli ufficiali verbalizzanti, ecc.), e non anche per il contenuto informativo di quanto appreso o constatato in tali occasioni.
E’ quanto si apprende nella sentenza n. 18757 resa dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, il 28 luglio 2017.
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