Relata senza firma digitale Notifica ricorso valida

Pubblicato il 16 marzo 2017

La mancanza di firma digitale sulla relata di notifica del ricorso in Cassazione, notificato via Pec dal difensore del ricorrente a quello della controparte, non determina la nullità della notifica medesima, e dunque l’inammissibilità del ricorso (qualora la firma sia invece apposta, come nel caso di specie, sul ricorso e sulla procura).

Difetto di firma surrogabile

Il difetto di firma digitale sulla relata, difatti, non è causa di inesistenza dell’atto, ed anzi, è surrogabile attraverso altri elementi capaci di identificare l’esecutore dell’atto medesimo.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso di un soggetto rimasto soccombente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Nel caso di specie, chiariscono i giudici di legittimità con ordinanza n. 6518 del 14 marzo 2017, la notifica del ricorso affidata a mezzo Pec, pur mancante di firma digitale nella relata, non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità dell’atto all’avvocato del ricorrente, attraverso la sua indicazione e l’accostamento del nominativo alla persona munita di rituale procura speciale.

Irrituale notifica via Pec Niente nullità se ha raggiunto lo scopo

Del resto, ha in più occasioni chiarito la stessa Corte, l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo Pec, non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto medesimo ed ha dunque raggiunto il suo scopo legale.

 

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy