Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4 commi 1 e 11 Legge n. 124/1999 ed in applicazione della Direttiva 1999/70/CE, è illegittima la reiterazione dei contratti a termine stipulati - ai sensi del menzionato art. 4 Legge 124/1999 – prima dell’entrata in vigore della Legge 107/2015, rispettivamente con il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, per la copertura di cattedre, posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 36 mesi.
La violazione di dette disposizioni imperative riguardanti l’assunzione e l’impiego dei lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, non può tuttavia comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime, ferma restando ogni loro responsabilità e sanzione.
E’ in tal caso qualificata misura proporzionata, effettiva, idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, la stabilizzazione di docenti, personale tecnico ausiliario ed amministrativo, attraverso l’operare di strumenti selettivi – concorsuali. E dove ciò non avvenga - ovvero ove non vi sia stabilizzazione in tempi ravvicinati o certezza di stabilizzazione – va riconosciuto ai predetti lavoratori il diritto al risarcimento del danno.
Occorre tuttavia precisare che nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione a posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso di diritto ai sensi della sopra citata Direttiva europea, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche concrete condizioni della medesima.
E’ tutto quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 22552 del 7 novembre 2016, respingendo il ricorso di un‘assistente amministrativa, volto alla declaratoria di nullità dei termini apposti dal MIUR ai suoi contratti a tempo determinato, stipulati in successione, con conseguente conversione degli stessi in contratti a tempo indeterminato (e condanna, in via subordinata, dell’Amministrazione al risarcimento del danno).
Ma nella specie la Suprema Corte non ha ritenuto configurabile alcuna abusiva reiterazione di contratti a termine, posto che gli stessi non hanno avuto durata superiore a 36 mesi.
Trattasi, la presente sentenza, di una delle prime pronunce intervenute dopo la declaratoria di incostituzionalità della Legge 124/1999 art. 4 commi 1 e 11 (Consulta, n. 187/2016), nella parte in cui autorizzava - in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi - il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustificassero.
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