La corte di Cassazione, con la sentenza n. 21066 del 19 ottobre scorso, si è pronunciata in merito al ricorso di una società marittima che, dopo aver licenziato un lavoratore addetto alla cassa accusato di non aver emesso gli scontrini fiscali e del conseguente ammanco, è stata condannata dal Tribunale al reintegro del lavoratore e al pagamento della retribuzione dal licenziamento alla reintegrazione. La condanna è stata confermata in Appello, escludendo dal pagamento della retribuzione alcuni periodi. ha stabilito che, anche in caso di esaustive giustificazioni, il datore ha l’obbligo di ascoltare il lavoratore destinatario di provvedimento disciplinare, creando così una sorta di contraddittorio che consenta al lavoratore di esprimere compiutamente le proprie ragioni. ha inoltre aggiunto che il lavoratore illegittimamente licenziato conserva il diritto alla ricostituzione del preesistente rapporto di lavoro nella sua ininterrotta continuità, per cui il rifiuto dell’offerta di un nuovo rapporto di lavoro no determina la riduzione o l’esclusione del danno patito dal lavoratore e della corrispondente indennità prevista dall’articolo 18 della legge 300/70.
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