Reintegrazione persone con disabilità al lavoro

Pubblicato il 15 settembre 2020

L’INAIL, con la circolare n.34 dell’11 settembre 2020, fornisce chiarimenti riguardo l’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Vengono identificati come destinatari degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’INAIL e che a causa di questa necessitano di interventi mirati, finalizzati all’agevolazione della prosecuzione dell’attività lavorativa. Il fine perseguito dalle disposizioni di natura nazionale e sovranazionale è quello di garantire l’effettiva partecipazione dei disabili alla società, sulla base del principio di uguaglianza.

I datori di lavoro, ai sensi del comma 3 bis, dell’articolo 3, decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216, sono tenuti ad adottare accomodamenti finalizzati a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità. È sufficiente che la disabilità renda più difficile e faticosa la prestazione lavorativa a rendere iniquo il confronto con gli altri lavoratori e ciò potrebbe portare a casi di discriminazione. A tal fine potrà essere richiesta all’Istituto l’attivazione di un progetto di reintegrazione personalizzato, gli interventi non sono, altresì, mirati solo a consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa ma anche alla semplice agevolazione della stessa.

L’accertamento medico dell’esistenza di menomazioni e conseguenti limitazioni funzionali che potrebbero creare ostacoli allo svolgimento dell’attività lavorativa è di competenza dell’INAIL. L’Istituto provvederà ad elaborare un progetto, o a valutarne uno proposto dal datore di lavoro, che abbia il fine di abbattere o superare le barriere architettoniche per i lavoratori che hanno delle menomazioni.

Infine, l’attivazione di un progetto personalizzato può avvenire anche nei confronti di un lavoratore idoneo alla mansione specifica, ma che abbia necessità, a causa delle conseguenze menomative dell’evento lavorativo subito, di una personalizzazione dei dispostivi di protezione individuale (per esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento).

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