Reintegra per il licenziamento discriminatorio a prescindere dalla dimensione dell’azienda
Pubblicato il 19 marzo 2015
In caso di
licenziamento discriminatorio o riconducibile ad
altri casi di nullità, oppure dichiarato inefficace perché
intimato in forma orale, la sanzione prescinde sempre dalla dimensione occupazionale dell’azienda e consiste:
- nella reintegra nel posto di lavoro indipendentemente dal motivo formalmente addotto;
- nel diritto al risarcimento del danno non inferiore a dodici mensilità;
- nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- nel diritto all’indennità sostitutiva in luogo della reintegra pari a quindici mensilità.
Il
parametro di riferimento è l’ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
In caso di
licenziamento disciplinare, ovvero per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, in cui sia dimostrata in giudizio l'
insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, la tutela cambia a seconda che il datore di lavoro raggiunga o meno i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, commi 8 e 9, Legge n. 300/1970.