Quali sono il ruolo e la funzione delle cosiddette “regole tecniche antiriciclaggio” elaborate dagli organismi di autoregolamentazione nel quadro delle fonti del diritto?
E' a questo quesito che ha inteso rispondere un recente Studio del Notariato, n. 1_2018, approvato dalla Commissione Antiriciclaggio il 3 dicembre 2018 e dal Consiglio Nazionale del Notariato il 17 gennaio 2019 nonché pubblicato sul sito istituzionale del CNN il 12 febbraio 2019.
Lo studio, intitolato “Le Regole tecniche elaborate dagli organismi di autoregolamentazione nella rete delle fonti del diritto”, si sofferma sull'attuale quadro normativo di riferimento in materia di obblighi antiriciclaggio, un sistema di fonti che viene definito come “stratificato”, per il quale è richiesto, per l'operatore, un notevole sforzo interpretativo da completare ”con le proprie Linee Guida e i protocolli interni di studio”.
Le richiamate “Regole Tecniche e/o indicazioni vincolanti” sono quelle previste dagli articoli 11 comma 2, 15 comma 1 e 16 comma 2 del D.Lgs. n. 90/2017, con il precipuo compito di disciplinare, nel dettaglio e con peculiare riferimento ai soggetti specifici per cui vengono emanate, procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Nel caso dei notai - viene ricordato nell'elaborato - la normativa regolamentare (cd. “Regole Tecniche”) è stata approvata dal CNN con delibere del 27 luglio 2017 e del 27 ottobre 2017.
Orbene, con riferimento a dette “Regole tecniche” è proprio la legge primaria – viene evidenziato – a prevedere una delega, attribuendo, ossia, a queste fonti “il compito di completare la normazione da essa prodotta, configurando un rinvio, mancando il quale la stessa legge sarebbe incompleta ed inapplicabile”.
Si tratterebbe, in detto contesto, di una “gerarchia aggrovigliata”, nella quale l'organo inferiore (il cosiddetto organismo di autoregolamentazione) contribuisce, per espressa disposizione della norma primaria, insieme con l'organo superiore alla creazione della norma.
Le Regole tecniche corrisponderebbero, quindi, a fonti normative integrative della norma primaria, non a norme regolamentari subordinate e neppure ad ipotesi di soft law.
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