Regole ordinarie per la pensione dei lavoratori della sanità in mobilità
Pubblicato il 23 ottobre 2012
Ai sensi dell’art. 41, comma 7, L. n.
289/2002, come modificato dal D.L. n.
95/2012, i lavoratori del settore della sanità privata possono ricevere, anche per il 2013, un trattamento economico in misura pari al massimo dell’indennità di mobilità per la durata di 66 mesi, a partire dalla data di decorrenza del licenziamento.
E' la risposta, contenuta nell
'interpello n. 30 del 19 ottobre 2012 del ministero del Lavoro, ad una domanda posta dall'Associazione Religiosa Istituti Socio – Sanitari (ARIS).
Con riferimento ai requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici dei suddetti lavoratori, il Ministero precisa che il fatto di essere in “mobilità” non rende detti lavoratori soggetti a delle regole particolari; pertanto, i soggetti destinatari dell’indennità di mobilità ex art. 41 citato, per conseguire il diritto ai trattamenti pensionistici, devono perfezionare i requisiti secondo le norme valide per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Unica eccezione – aggiunge l'interpello – riguarda i lavoratori collocati in mobilità ordinaria per i quali espressamente le norme in materia pensionistica prevedono una “clausola di salvaguardia”, al fine di consentire l’accesso ai trattamenti pensionistici sulla base della previgente normativa.