Regole non rispettate con rischio di grave danno economico? Licenziato

Pubblicato il 28 marzo 2024

Con ordinanza n. 6827 del 14 marzo 2024, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, ha confermato la decisione con cui la Corte d’Appello aveva ritenuto legittimi i licenziamenti disciplinari per giusta causa intimati a due dipendenti di una Spa, rispettivamente con mansioni di impiegato commerciale e magazziniere.

La contestazione disciplinare aveva ad oggetto un episodio di caricamento su un automezzo dell'azienda - fermato a seguito di ispezione - di merce non corrispondente ai documenti di trasporto e di maggior valore rispetto a quanto ivi indicato, in contrasto con le procedure interne e di rilevanza esterna.

Ai lavoratori, nel dettaglio, era stato addebitato di avere operato, per la parte di rispettiva competenza, in maniera gravemente difforme rispetto alla prassi e alle regole aziendali, esponendo l'azienda al pericolo di un danno economico grave e al rischio di far circolare merci con documenti di trasporto irregolare, con possibili conseguenti sanzioni amministrative.

Gravità e proporzionalità del recesso valutati dal giudice di merito

La Suprema corte, alla quale i due dipendenti si erano rivolti per impugnare la decisione di merito, ha giudicato inammissibili i rilievi sollevati dai ricorrenti.

I motivi lamentati miravano, infatti, alla rivalutazione delle prove assunte nei precedenti gradi di giudizio, senza tenere conto che il giudizio di cassazione non rappresenta il terzo grado di merito e senza tenere conto dei limiti di ammissibilità della censura di vizio di motivazione in caso di pronuncia cd. doppia conforme di merito, come nel caso in esame.

Gli Ermellini, sul punto, hanno ricordato come, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 Codice civile.

La Corte di legittimità - si legge nella decisione - non può sostituirsi al giudice del merito nell'attività di riempimento di concetti giuridici indeterminati, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

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