Vanno annullati i risultati delle elezioni del Consiglio dell’Ordine degli avvocati che si sono svolte in applicazione di norme regolamentari dichiarate illegittime dai giudici amministrativi, pur se questi ultimi si sono pronunciati dopo le elezioni medesime.
Così, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, cassa la sentenza con cui il Consiglio nazionale forense aveva fatto salvi i risultati delle elezioni di un Coa, pur se avvenute secondo normativa - D.m. n. 170/2014 - dichiarata illegittima dal Tar Lazio (con conferma del Consiglio di Stato). A parere del Cnf, difatti, i risultati delle elezioni in questione dovevano ritenersi intangibili in quanto le pronunce del Tar Lazio, che avevano dichiarato illegittime alcune previsioni del suddetto D.m., erano intervenute solo dopo le operazioni elettorali.
Non così, per le Sezioni Unite – con sentenza n. 21542 del 18 settembre 2017 – secondo cui, invece, il Cnf avrebbe dovuto disapplicare il regolamento elettorale forense anche in pendenza di giudizio amministrativo per il presunto contrasto con la Legge n. 247/2012, e per l’effetto, annullare i risultati elettorali impugnati.
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