Regolamento Casse di previdenza private. In consultazione pubblica fino al 5 dicembre

Pubblicato il 15 novembre 2014 È stato posto in pubblica consultazione sul sito internet del Ministero dell’Economia lo schema di decreto Mef recante il regolamento con le disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali privati, dei conflitti di interessi e di banca depositaria.

Il regolamento ministeriale attua la disposizione di cui all’articolo 14, comma 3, del Dl n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 111/2011, che ha appunto previsto che il Mef, di concerto con il Ministero del Lavoro e sentita la Covip, emani un regolamento con il quale siano dettate disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di soggetto depositario, sulla base della normativa e della regolamentazione in essere per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La consultazione del decreto sarà possibile fino al 5 dicembre 2015; entro tale data, i soggetti interessati potranno inviare valutazioni, osservazioni e suggerimenti agli indirizzi mail indicati dal Ministero.

Limiti agli investimenti

Il regolamento apporta alcune novità importanti soprattutto per ciò che riguarda i limiti e i criteri di investimento delle Casse. Queste ultime, infatti, potranno investire le risorse direttamente oppure in forma indiretta, tramite convenzioni.

Per la gestione diretta è previsto che gli enti di previdenza operino secondo il principio della sana e prudente gestione, perseguendo come primo obiettivo l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari delle pensioni.

Sia nel caso di gestione diretta che di gestione finanziaria indiretta, comunque, le Case di previdenza:

- dovranno investire prevalentemente in strumenti finanziari con basso grado di rischio, che siano negoziati nei mercati regolamentati;
- non devono investire più del 5% in strumenti finanziari di uno stesso soggetto e non più del 10% in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo;
- gli investimenti diretti in beni immobili e diritti reali immobiliari delle Casse di previdenza non potranno superare il 20% del loro patrimonio;
- non possono investire in azioni o quote con diritto di voto della stessa società per un valore nominale oltre il 5% del valore di tutte le azioni o quote emesse dalla società quotata (10% se non quotata).

Entrata in vigore

Il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio oppure dal 1° luglio successivo alla sua entrata in vigore. Le casse di previdenza avranno 18 mesi di tempo per adeguarsi e mettersi in regola. Inoltre esse avranno 5 anni di tempo per ridurre gli investimenti immobiliari nei limiti indicati dal regolamento, salvo deroghe specifiche.
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