Regolamentate le Società tra professionisti
Pubblicato il 07 febbraio 2013
Giunto al
traguardo, tra varie incertezze, il regolamento che contiene la
disciplina per la costituzione delle società tra professionisti (Stp).
La normativa prevede che solo i soci in possesso dei requisiti per
l’esercizio della prestazione professionale richiesta possono eseguire
l'incarico ricevuto. Inoltre è vietata la partecipazione a più società
tra professionisti; è richiesta, per la Stp, l'iscrizione in una
sezione speciale del Registro imprese nonché in una sezione speciale
degli albi o dei Registri tenuti presso l’ordine o il collegio
professionale di appartenenza dei soci.
Prevista dall’articolo
10, comma 10, della L. 12 novembre 2011, n. 183 (L. di stabilità 2012),
la società tra professionisti (Stp) trova la sua definitiva
regolamentazione (su un primo provvedimento il Consiglio di Stato, con
parere n. 3127/2012, aveva sollevato rilevanti obiezioni) nello schema
di decreto approvato dal ministro della Giustizia e firmato da quello
per lo Sviluppo Economico.
Ciò che ha orientato
la normativa italiana verso le Stp è la presa d'atto che, nell'ambito
dello sviluppo economico europeo, i singoli individui trovano sempre
più difficoltoso fornire concorrenzialmente i servizi richiesti mentre
un consorzio tra professionisti consente di unire i mezzi e far fronte
alla concorrenza.
I TIPI
DI STP
Viene definita società tra
professionisti la società che ha per oggetto l'esercizio di una o più
attività per la quale è prevista l'iscrizione in appositi albi o
elenchi regolamentati nel sistema ordinistico. |
Tale ente
può essere costituito secondo i modelli societari previsti dai titoli V
e VI le Libro V del codice civile (quindi anche Snc, Srl, Spa).
Ammessa anche la società multidisciplinare
ossia quella costituita per l’esercizio di più attività professionali.
Importante è il
richiamo, in quanto oggetto di critica da parte del Consiglio di Stato,
alle associazioni professionali ed ai modelli societari già vigenti al
momento dell'entrata in vigore della L. n. 183/2011. Questi non vengono
investiti dal presente regolamento cosicchè per costoro non operano, ad
esempio, i limiti da questo fissati per le Stp.
Il decreto, poi, esclude
che la disciplina trovi applicazione per le categorie degli avvocati e
dei notai. I primi, vista l'approvazione della riforma
ordinistica, dispongono di un lasso di tempo per delineare le
caratteristiche dell'esercizio della professione forense in forma
societaria. Per i notai, invece, l’esenzione è stata riconosciuta in
virtù delle pubbliche funzioni svolte.
OBBLIGHI
DI INFORMAZIONE
Sulla Stp sono stati
posti obblighi
informativi verso la clientela al fine di garantire che
l'esecuzione della prestazione sia svolta esclusivamente dal socio
professionista, in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio
della professione.
Al momento del primo contatto con il cliente,
la Stp è tenuta:
-> a specificare al cliente
che ha il diritto di chiedere che l’incarico sia affidato ad uno o più
professionisti da lui scelti;
-> ad informare il cliente
della possibilità che l’incarico professionale conferito sia eseguito
da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio
dell’attività professionale;
-> ad informare il cliente
dell’eventuale esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra
cliente e società, a causa della presenza di soci investitori.
A tali fini, la Stp è obbligata a consegnare
al cliente:
- l’elenco dei singoli soci
professionisti, con l’indicazione dei titoli e delle
qualifiche professionali di ciascuno;
- l’elenco dei soci con finalità
d’investimento.
L'esecuzione di tali
obblighi deve essere comprovato da atto scritto.
ESECUZIONE
DELL'INCARICO
Nell'esecuzione
dell'incarico il socio di Stp può avvalersi, sotto la propria direzione
e responsabilità, della collaborazione
di ausiliari; ma solo per particolari attività, in presenza di sopravvenute
esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti,
i cui nominativi devono essere comunicati al cliente per iscritto.
Il cliente può
esprimere il suo dissenso scritto entro tre giorni dalla comunicazione
formale.
INCOMPATIBILITA'
Il decreto sancisce il divieto per i soci di
partecipare a più società professionali (anche nel caso
della società multidisciplinare); il divieto si applica per tutta la
durata dell’iscrizione della società all’ordine di appartenenza.
L’incompatibilità
termina, a partire dalla data in cui l’evento produce i suoi effetti
sul rapporto sociale, nei seguenti casi:
- recesso
del socio,
- esclusione
dello stesso,
- trasferimento
dell’intera partecipazione.
I soci investitori
sono ammessi alle seguenti condizioni:
se possiedono requisiti di onorabilità
previsti per l’iscrizione all’Albo professionale cui la società è
iscritta;
se non hanno subito
condanna definitiva per una pena pari o superiore a due
anni di reclusione per un reato non colposo (salvo riabilitazione);
se non hanno subito la
cancellazione dal relativo albo professionale per motivi
disciplinari.
Tra i requisiti di
onorabilità vi è la mancata applicazione, anche in primo grado, di
misure di prevenzione personali o reali.
Le incompatibilità di
cui sopra si estendono ai legali rappresentanti e amministratori che
intendono acquisire la qualifica di soci di capitale di Stp.
La mancata rimozione
delle cause di incompatibilità, che può essere desunta anche dalle
risultanze degli Albi o del registro delle imprese, rappresenta
illecito disciplinare per la società e per il singolo professionista.
PUBBLICITA'
- ISCRIZIONE
Ai fini di verifica
delle incompatibilità, è prevista l'iscrizione
della Stp in una sezione speciale del Registro imprese, ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 96/2001.
Sull'ente societario
ricade anche l'obbligo
di iscrizione in una sezione speciale degli albi o dei registri
tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei
soci professionisti.
In caso di Stp
multidisciplinare, l'iscrizione avverrà presso l’Albo o il registro
relativo all’attività individuata come principale nello
statuto o nell’atto costitutivo.
La denominazione
sociale deve contenere la specificazione che si tratta di Società tra
professionisti.
Nell'ambito dell'iter
procedurale dell'iscrizione, si prevede che, qualora a seguito della
verifica dei requisiti da parte del consiglio dell’Ordine o Collegio,
debba essere adottato un provvedimento di diniego di iscrizione, venga
tempestivamente informato il legale rappresentante della società
esplicitando i motivi che ostano all'iscrizione.
La Stp ha dieci giorni di tempo per presentare le sue osservazioni ed
eventuale documentazione.
Se le osservazioni non
vengono accolte, il consiglio dell’Ordine o Collegio è tenuto ad
inviare apposita lettera di diniego; tale missiva è impugnabile in base
alle norme degli ordinamenti professionali. In ultimo, è possibile il
ricorso al giudice.
CANCELLAZIONE
E' disposta la cancellazione della Stp dall'Albo,
da parte del consiglio dell’Ordine o Collegio presso cui è iscritta,
nel momento in cui viene a
mancare uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento e la
stessa non provvede a regolarizzare la posizione entro 3 mesi,
decorrenti dal momento in cui si è verificata l'irregolarità.
RESPONSABILITA'
In tema di
responsabilità si fa richiamo, in primo piano, a quella disciplinare
del singolo professionista; in secondo luogo rileva quella della
società per le violazioni alle norme deontologiche dell'ordine nel cui
Albo è iscritta.
Le due responsabilità
concorrono (anche se il socio è iscritto in un ordine o collegio
diverso di quella della Stp) solo se la violazione deontologica è
ricollegabile ad indicazioni provenienti dalla società.