Il c.d. decreto “Semplificazione” prevede l’abolizione dell’obbligo di tenuta del Registro Infortuni a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Tutte le informazioni attualmente contenute nel suddetto registro potranno essere acquisite dagli organi preposti all’attività di vigilanza tramite la relativa profilazione e il conseguente accesso alle banche dati messe a disposizione dall’INAIL, con particolare riferimento ai “Flussi informativi per la prevenzione”.
Con l’introduzione della disposizione in questione viene anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, già stabilita dall’articolo 53, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, che doveva essere connessa all’emanazione del Decreto Interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
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