Si è chiesto al MiSE se il ricevimento di un atto notarile di messa in scioglimento e contestuale liquidazione di una Srl iscritta alla sezione speciale delle start-up innovative comporti la cancellazione della stessa dalla sezione speciale del Registro Imprese.
Nella circolare n. prot. 133793 del 27 maggio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’offrire il suo parere, ricorda che:
la start-up per essere iscritta nella sezione speciale, deve essere attiva;
l'avvio della fase liquidatoria comporta l’arresto della fase di progettazione e produzione, in linea col principio generale del divieto del compimento di nuovi atti d’impresa, incompatibile con lo stato di start-up.
Pertanto, con riferimento a quanto espressamente previsto dall’articolo 25 del DL 179/2012, ed in relazione al particolare stato di liquidazione, la società start-up potrebbe a soli fini liquidatori continuare la commercializzazione, quale “atto utile per la liquidazione della società” a norma del primo comma dell’art. 2489 del codice civile.
Ma, sempre secondo il parere ministeriale, ovviamente la sola commercializzazione non consente di considerare tale società in possesso dei requisiti di start-up e ne esclude la permanenza in sezione speciale.
Questa regola - aggiunge la circolare 133793/2019 – prevede delle eccezioni. Tale conclusione, infatti, non varrebbe se si applicasse, in fase di liquidazione, il principio della continuità aziendale o “going concern”.
Seconto il MiSE è ammesso, in via del tutto eccezionale, che l’attività della società possa proseguire, a fini liquidatori, in base al suddetto principio, così come delineato nell’OIC 5 e nell’OIC 11.
E’ però necessario, per garantire la permanenza in sezione speciale, che la previsione di continuità aziendale sia indicata nella delibera di scioglimento e messa in liquidazione, o per lo meno evidenziata in sede di presentazione del modulo S3.
In assenza di tutto ciò, si deve ritenere necessaria la cancellazione dalla sezione speciale su istanza di parte o (in assenza) d’ufficio per mancanza di uno degli elementi costitutivi la fattispecie delle start-up.
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