L’agevolazione contenuta nell’articolo 7, Dl 34/2019, consiste nell’applicazione, fino al 31 dicembre 2021, al contratto di acquisto dell’edificio da demolire o da recuperare delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
Si tratta dei trasferimenti, anche esenti da Iva, di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, a condizione che, nei 10 anni successivi all’acquisto, le stesse provvedano alla:
E’ richiesto che la ricostruzione/ristrutturazione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B.
La risposta n. 376 del 27 maggio 2021 fornita dall’Agenzia delle Entrate nasce da un quesito posto da una società che fa presente di avere acquistato un complesso edilizio da demolire, ricostruire e rivendere; terminati i lavori, procederà al trasferimento mediante conferimento del nuovo fabbricato ad un Fondo Oicr immobiliare alternativo riservato di tipo chiuso.
Chiede se il conferimento in questione è parificabile all’alienazione di cui all’art. 7 del DL 34/2019.
Il Fisco risponde positivamente facendo presente quanto previsto per il regime fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliare (Dl n. 351/2001), ossia:
Pertanto, per l'atto di acquisto del fabbricato da demolire e ricostruire, in base alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
Si precisa che tale orientamento non risulta applicabile agli immobili che non siano “interi fabbricati”, come ad esempio i trasferimenti di terreni o aree edificabili, non inclusi nella norma agevolativa.
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