Con circolare n. 26 del 25 giugno 2020, l’INAIL ha riepilogato le tipologie di aiuti contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, i controlli e le verifiche che sono tenuti a effettuare i soggetti pubblici o privati che li concedono o li gestiscono, quali siano i soggetti tenuti alla registrazione del regime di aiuti e degli aiuti individuali, nonché le conseguenze in caso di inadempimento.
Il RNA è accessibile da chiunque al seguente indirizzo “https://www.rna.gov.it”, nel quale è pubblicata anche tutta la documentazione tecnica (sezione “Supporto documentale”) e il quadro normativo.
L’INAIL rientra tra i soggetti concedenti gli aiuti di Stato, per cui è tenuto agli obblighi di registrazione degli aiuti individuali fruiti dalle imprese beneficiarie in un determinato esercizio finanziario.
Nello specifico, l’Istituto assicurativo è obbligato alla registrazione nel RNA per due tipologie di aiuti individuali, non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (aiuti cd. “automatici”):
Le modalità per la determinazione dell’importo dell’aiuto avviene contestualmente al calcolo del premio dovuto, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel relativo periodo assicurativo, indicate nelle dichiarazioni delle retribuzioni trasmesse dai datori di lavoro all’INAIL per il tramite dei servizi telematici, e al tasso che deve essere applicato per la determinazione del premio stesso.
La presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è, pertanto, l’adempimento che consente all’INAIL la determinazione del premio dovuto e dello sgravio correlato e costituisce, dunque, presupposto per la fruizione dell’aiuto individuale.
Inoltre, gli obblighi di registrazione da parte dell’INAIL degli aiuti individuali nel RNA, entro l’esercizio successivo a quello di fruizione, sono correlati alle scadenze ordinarie per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e per il pagamento dei premi assicurativi, elencate in maniera dettagliata per:
Infine, i controlli sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione degli sgravi e sulla fruizione degli aiuti di Stato, così come qualsiasi altro aspetto relativo alla gestione dei rapporti assicurativi e alla determinazione dei premi dovuti, sono effettuati dalla sede INAIL competente per territorio, individuata con riferimento alla sede legale del soggetto assicurante.
La sede INAIL competente provvede, in caso di indebita fruizione, a revocare lo sgravio e a richiedere i premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni.
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