Con riferimento alla registrazione fonografica di un colloquio telefonico ad opera di uno dei partecipanti allo stesso, questa è prova documentale di un fatto storicamente avvenuto, pienamente utilizzabile nel procedimento a carico dell’altro soggetto che ha preso parte alla conversazione, previa valutazione della sua mera affidabilità. Tali risultanze, pertanto, non possono che essere valutate quali prove documentali, in relazione alle quali si pone, al pari di qualsiasi prova di tale natura, un obbligo di accertamento di genuinità dell’atto. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, Sezione feriale penale, con sentenza n. 47602 del 17 ottobre 2017, in una complessa vicenda giudiziaria che vede contrapposte politica e magistratura.
Relativamente al caso de quo, gli Ermellini hanno dato conferma al disposto dei Giudici di merito, i quali, dopo aver accertato l’astratta utilizzabilità di tali registrazioni anche quando non siano costituite dagli originali – per mancanza di una preclusione all'uso processuale di copie dei documenti – ne hanno anche valutato ed accertato l’attendibilità sul piano tecnico, grazie al contributo ed alle analisi svolte dai Ris.
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