La Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 - sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore connessi alla società dell’informazione – deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale che permetta l’attività consistente nel fornire, in assenza dell’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore, un servizio di registrazione online di emissioni televisive liberamente accessibili per via terrestre nel territorio di tale Stato membro, qualora il segnale di radiodiffusione terrestre a partire dal quale è effettuata la registrazione, sia captato dal fornitore di detto servizio e non dal suo utente.
Sono queste le conclusioni dell’Avvocato generale Maciej Szpunar presentate il 7 settembre 2017, in relazione alla domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea – causa C 265/16 – proposta dal Tribunale di Torino, ed avente ad oggetto il seguente specifico quesito: se sia o meno compatibile con il diritto dell’Unione europea (in particolare con la sopra citata Direttiva 2001/29/CE) una disciplina nazionale che vieti all’imprenditore commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione remoto in modalità cosiddetta cloud computing di copie private relative ad opere protette dal diritto d’autore, mediante un intervento attivo nella registrazione da parte sua, in difetto del consenso del titolare del diritto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".