Quando le prestazioni didattiche sono soggette ad obbligo di certificazione, non è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi ma va emessa fattura elettronica tramite SDI. E' una delle precisazioni fornite dalle Entrate.
Ricade sotto l’analisi dell’Agenzia delle Entrate – nella risposta a consulenza giuridica n. 7 del 18 maggio 2021 - l’articolo 10, primo comma, n. 20), del decreto Iva (n. 633/1972).
Un rappresentante di vari enti gestori di corsi didattici che si avvalgono dell'esenzione dell'applicazione dell'Iva e che hanno optato per l'esonero dagli adempimenti Iva presenta istanza per avere chiarimenti sulla corretta modalità di registrazione dei corrispettivi riscossi per la frequenza ai corsi, nell’ipotesi suddetta, quando non viene richiesta l'emissione della fattura alla data del pagamento.
Ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 20), DPR n. 633/72, sono esenti da Iva le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.
Il soggetto, stabilisce l’art. 36-bis del medesimo decreto, che ne ha dato preventiva comunicazione all'Ufficio, è dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti di cui all’art. 10 citato – eccetto per quelle ai nn. 11), 18) e 19). Se vengono effettuate altre operazioni, rimane fermo l'obbligo di fatturazione e registrazione, compreso l'obbligo di rilasciare la fattura a richiesta dal cliente.
In questo ultimo caso, il contribuente non può detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni; inoltre, anche se non ha effettuato operazioni imponibili, è tenuto a presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori.
Se intende essere esonerato dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti, deve comunicarlo nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. La comunicazione vale per un triennio e vige finché non viene revocata.
Dunque, se il gestore del corso didattico ha diritto all’esenzione Iva in parola ed ha richiesto la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, può:
In ogni caso:
Infine, se le prestazioni didattiche sono soggette ad obbligo di certificazione, vanno documentate solo con fattura elettronica tramite SDI, non essendo comprese tra le operazioni per le quali è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
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