Con Dlgs n. 83/2021 sono state recepite le direttive UE 2017/2455 e 2019/1995 che hanno rivisitato gli obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi, le vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni.
Dal 1° luglio 2021 i regimi speciali MOSS, ai quali possono aderire i soggetti che rendono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici a consumatori che non sono soggetti passivi IVA, sono sostituiti dai regimi speciali OSS; è stato poi introdotto il nuovo regime IOSS.
Detti soggetti passivi che prestano servizi B2C diversi da quelli di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici (TTE), che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni e talune cessioni nazionali di beni verso non soggetti passivi IVA ed effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi possono identificarsi in un solo Stato membro e dichiarare e versare l’IVA in detto Stato membro di identificazione utilizzando i nuovi regimi speciali.
Con decreto del ministero dell’Economia del 12 luglio 2021 – che troverà spazio in Gazzetta Ufficiale – si estendono ai soggetti che aderiscono ai regimi speciali OSS e IOSS le disposizioni già previste dal decreto Mef 20 aprile 2015, per la riscossione e ripartizione dell’IVA versata dai soggetti che aderivano al regime MOSS per i servizi TTE.
Per effetto del provvedimento, il versamento dell’IVA dovuta dai soggetti passivi aderenti ai regimi OSS Ue, OSS Non UE e IOSS è effettuato con due modalità:
Esclusa la possibilità di fruire della compensazione.
Previsto, altresì, che se l’ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all’imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l’eccedenza sarà rimborsata entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.
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