Aggiornando una delle FAQ pubblicate sul proprio sito nella sezione “Monitor fatturazione elettronica”, Assosoftware ha fornito alcune precisazioni circa le modalità di fatturazione delle operazioni effettuate in regime One Stop Shop o Import One Stop Shop.
La nuova risposta dell’8 marzo 2022 va ad integrare quanto già espresso in data 22 ottobre 2021 con una precedente FAQ, con la quale è stato chiesto all’Associazione Nazionale Produttori software gestionale e fiscale, considerato l’avvio dei regimi IVA OSS/IOSS dal 1° luglio 2021:
come compilare il file XML FatturaPA per documentare tali operazioni usando la Fatturazione Elettronica;
se tali operazioni devono essere inserite nel Modello Intrastat;
se tali operazioni devono essere assoggettate all’imposta di bollo.
I suggerimenti forniti dall’Associazione sono da ritenersi “non vincolanti”, riguardando alcune problematiche che derivano dalla ormai nota incongruenza della normativa nazionale rispetto alle regole europee circa l’inquadramento delle vendite intracomunitarie a distanza in partenza dall'Italia. Queste ultime, infatti, vengono qualificate impropriamente cessioni intracomunitarie non imponibili, mentre per la Direttiva Ue dovrebbero costituire cessioni extraterritoriali in quanto localizzate nel paese di arrivo dei beni.
Tale incongruenza si è aggravata a seguito dell’introduzione del regime semplificato dello sportello unico (OSS), che prevede l'esonero dall'obbligo di fatturazione per le cessioni intracomunitarie.
Come detto, dal 1° luglio 2021 sono entrati in vigore i due regimi Iva semplificati all’interno della Comunità europea, OSS e IOSS, previsti proprio con il fine di agevolare l’operatore nell’assolvimento dell’imposta e nella gestione degli adempimenti IVA nel Paese di destinazione dei beni, in alternativa all’apertura di una posizione IVA in tale Paese.
Pertanto, i soggetti passivi che optano per uno dei due regimi devono semplicemente effettuare una dichiarazione online, a cadenza trimestrale (mensile per IOSS), per comunicare tutte le operazioni effettuate verso l’estero e assolvere all’imposta dovuta nei vari Stati membri tramite un unico versamento nel Paese di registrazione.
L’adesione ai nuovi regimi esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA. Pertanto, tali operazioni non concorrono alla formazione del volume d’affari.
Assosoftware, con la FAQ dell’8 marzo, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione del file XML FatturaPA qualora si intenda documentare tali operazioni usando la Fatturazione Elettronica.
Con la prima risposta alla FAQ, il suggerimento dato era quello di indicare solo l'imponibile con la Natura N7 (Iva assolta in altro stato Ue - prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex articolo 7-sexies lettera f e g del Dpr 633/72), senza obbligo di presentazione degli Intrastat né assolvimento dell’imposta di bollo.
L’IVA poteva essere eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo "Altri Dati Gestionali" senza effetti sull'imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell'IVA (il campo non è controllato da SDI).
Inoltre, veniva offerta come ulteriore possibilità – visto che si sta esercitando una rivalsa - quella di esplicitare l’IVA unionale nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice natura N1 o N2.2.
Con il recente aggiornamento della stessa FAQ, Assosoftware ha ora precisato che: “qualora l'operatore, invece, intenda avvalersi della agevolazione prevista per gli esportatori abituali per gli acquisti senza applicazione dell'imposta, anche le vendite in regime OSS potranno essere conteggiate ai fini della determinazione del Plafond ed, eventualmente, per il rimborso trimestrale IVA. Conseguentemente, in questi casi, per l’imponibile si dovrà utilizzare la natura N3.2, facendo confluire tali operazioni nel rigo VE30 “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond”, campo 3 “Cessioni intracomunitarie” della dichiarazione annuale IVA”.
Per quanto concerne gli elenchi Intrastat, sebbene negli ultimi anni siano stati oggetto di profonde rivisitazioni, essi rispondono all’obiettivo di tracciare gli scambi intracomunitari posti in essere tra soggetti passivi IVA, per cui non si ritiene vi siano i presupposti per estenderne il perimetro oggettivo.
L’Associazione, infatti, ribadisce che tenuto conto dello spirito di semplificazione introdotto dai nuovi regimi e l’esonero generalizzato previsto per gli adempimenti IVA, per i propri associati vale l’indicazione secondo la quale il modello Intrastat non debba essere compilato e presentato, indipendentemente dall'emissione o meno della fattura (che rimane facoltativa).
Tale indicazione sembra emergere anche dalle istruzioni per la compilazione degli elenchi Intrastat, aggiornate con il provvedimento del 23 dicembre 2021.
Con particolare riferimento alla nota N2 relativa alla tabella della Natura della transazione, infatti, si legge che negli scambi Ue diretti verso consumatori privati l'operazione non va riepilogata ai fini Intrastat.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo, analogamente, si ritiene che trattandosi di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, non vi siano i presupposti per l’assoggettamento.
Tuttavia, qualora si decida di emettere facoltativamente la fattura, la codifica N7 suggerita dovrebbe consentire di non far concorrere il documento al calcolo dell’imposta di bollo virtuale.
Secondo Assosoftware, in un’ottica di semplificazione e di riduzione degli oneri a carico degli operatori, è da ritenere preferibile evitare disparità di trattamento per le medesime operazioni, auspicando che sia confermata l’indicazione di non applicare l’imposta per tutte le operazioni effettuate e indipendentemente dalla scelta di emettere o meno la fattura.
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