Il decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (c.d. decreto PA-bis) prevede il regime previdenziale dei magistrati onorari a esaurimento confermati che hanno optato per il regime esclusivo ovvero dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva.
Le istruzioni operative relative all’obbligo contributivo sono contenute nella circolare INPS n. 100 del 7 dicembre 2023.
I magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 possono essere confermati a domanda fino al compimento del settantesimo anno di età ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 (così come modificato dalla legge di Bilancio 2022).
NOTA BENE: Oltre al requisito del possesso di un determinato numero di anni di servizio, ai fini della conferma, è richiesto il superamento di una procedura valutativa da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024.
I magistrati onorari in servizio che non accedono alla conferma o in caso di mancato superamento della procedura valutativa hanno diritto a un’indennità pari a:
La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione o il mancato superamento della procedura valutativa comporta la rinuncia a ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso.
ATTENZIONE: I magistrati onorari che non presentano domanda di partecipazione al concorso per la conferma cessano dal servizio.
Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa, i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.
In tal caso sarà corrisposto un compenso parametrato allo stipendio e alla tredicesima mensilità e un’indennità giudiziaria. Invece, non sono dovute le voci retributive accessorie connesse al lavoro straordinario e quelle alimentate dalle risorse che confluiscono nel fondo risorse decentrate.
Coloro che optano per il regime di esclusività delle funziono orarie sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps.
La totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione all’attività esercitata in regime di esclusività deve essere assoggettata a contribuzione ai soli fini IVS e con l’applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD, fatta eccezione di ogni ulteriore obbligo contributivo relativo alle c.d. “assicurazioni minori”.
Per quanto riguarda gli adempimenti contributivi e informativi, l’Amministrazione (in qualità di datore di lavoro) deve:
Si illustrano di seguito alcune precisazioni ai fini della corretta valorizzazione degli elementi all’interno del flusso Uniemens nella sezione “<DenunciaIndividuale>”:
I magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata.
La contribuzione è determinata rispettivamente nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della Giustizia.
L’obbligo contributivo decorre dalla data di pagamento dell’indennità relativa ai periodi successivi alla conferma dei magistrati del ruolo ad esaurimento all’esito delle procedure valutative dal 2023.
Per l’anno 2023, l’aliquota a titolo IVS è fissata nel seguente modo:
L’iscrizione alla Gestione separata deve essere richiesta attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Istituto Previdenziale (o in alternativa rivolgendosi ad un intermediario autorizzato).
L’interessato deve inserire il proprio Codice Fiscale e selezionare la tipologia “parasubordinato”.
Nella “data inizio attività” deve essere inserita la data di conferma del magistrato all’esito delle procedure
valutative dal 2023.
Anche in tal caso, l’Amministrazione deve inviare il flusso Uniemens e provvedere agli adempimenti relativi al versamento della contribuzione. Per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva si applicano le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, per i quali il compenso è qualificato quale reddito assimilato al lavoro dipendente.
Si specifica, infine, che ai fini della compilazione del flusso Uniemens è stato introdotto un nuovo “Tipo rapporto”:
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