Non si rilevano variazioni sui criteri per accedere al regime premiale ISA con riferimento al periodo di imposta 2021. È stato approvato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento prot. 143350 del 27 aprile 2022 riguardante i livelli di affidabilità fiscale che portano ai benefici premiali previsti dal comma 11, articolo 9-bis, DL n. 50/2017.
Si confermano i criteri di accesso degli ultimi due anni, compresa la possibilità che il giudizio possa essere conseguito anche sulla base della media dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta in corso e quello precedente.
La disciplina del regime premiale ISA prevede:
Come premesso, è possibile accedere ai benefici sia ottenendo il punteggio richiesto nell’annualità di applicazione degli Indici che valutando il punteggio dell’anno di applicazione insieme a quello dell’anno precedente (media).
Dunque, se si raggiunge un punteggio pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2021, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, è possibile accedere:
Con un punteggio pari almeno a 8,5 per il 2021, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021 si può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti analitico presuntivi.
Per essere esclusi dell'applicazione della disciplina delle società non operative è necessario raggiungere il punteggio di 9 in tutti e due i casi.
Ottenendo un livello di affidabilità pari a 8 per il periodo d’imposta 2021, si accede alla riduzione di un anno dei termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.
Raggiungendo un risultato pari a 9 sia sull’annualità che in media si può avere l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato).
Il provvedimento 143350/2022 ricorda che per avere il regime premiale è necessario:
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