Individuati con provvedimento n. 110050/2018 i 155 studi di settore che hanno accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2017.
Il 1° giugno 2018, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato un documento con il quale vengono individuati gli studi di settore ammessi alla disciplina di favore introdotta dal Dl n. 201/2011, che prevede una serie di benefici per chi risulta in linea con le risultanze degli studi stessi, sia per ricavi o compensi sia in relazione a specifici indicatori di coerenza e normalità.
Nel provvedimento si ricorda, inoltre, che il 2017 è l’ultimo anno di applicazione del regime premiale suddetto, in quanto a partire dall’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018, è prevista l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA).
E’ confermato che anche per il 2017 sono 155 gli studi di settore che beneficeranno del “regime premiale”.
Potranno accedere al regime di favore solo i contribuenti che risultano congrui, coerenti e normali su tutti gli indicatori previsti alle risultanze degli studi di settore e che applicano uno dei 155 modelli previsti per il periodo d’imposta 2017 (riepilogati nell’allegato 1 del provvedimento).
Dunque, i criteri e le regole utilizzate per selezionare gli studi ammessi sono gli stessi degli anni precedenti.
In particolare, come già previsto per l’anno 2016, gli studi cui si applica il regime premiale per il periodo di imposta 2017 sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra:
efficienza e produttività del fattore lavoro;
efficienza e produttività del fattore capitale;
efficienza di gestione delle scorte;
redditività;
struttura.
In alternativa, gli studi che consentiranno l’accesso a tale regime dovranno contenere indicatori riferibili ad almeno tre delle tipologie indicate sopra e, contemporaneamente, prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
Possono accedere al regime premiale i contribuenti che:
dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore;
hanno regolarmente assolto agli obblighi di comunicazione dei dati;
risultano coerenti e normali con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi applicabili.
Possono beneficiare del regime premiale solo coloro che avranno fedelmente indicato tutti i dati previsti dal modello. A tal proposito, il provvedimento n. 110050/2018 specifica che la fedeltà dei dati dichiarati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni, nella compilazione dei modelli degli studi di settore, di dati che non comportano la modifica:
dell’assegnazione ai cluster;
del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati;
del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza;
rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri.
Anche per quest’anno non è previsto alcun beneficio in favore delle categorie professionali, con le uniche eccezioni rappresentate dai dentisti (studio YK21U previsto, peraltro sia per l’attività d’impresa che per quella di lavoro autonomo) e dagli amministratori di condominio (studio WK 16U anch’esso previsto, sia per l’attività d’impresa che per quella di lavoro autonomo). Le altre professioni dovrebbero essere inculse a partire dal prossimo anno, con l’entrata in vigore degli ISA.
Infine, il provvedimento in oggetto modifica anche le istruzioni del modello parametri relativo alle attività di impresa, in conseguenza dell’approvazione del DM 24 maggio 2018, che ha modificato l’applicazione dello strumento presuntivo al fine di gestire il calcolo sulla base di dati contabili indicati per “cassa”.
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