Regime Iva MOSS: tassazione delle operazioni nello Stato membro del consumatore finale

Pubblicato il 22 novembre 2018

Il MOSS (Mini One Stop Shop o Mini sportello Unico) si riferisce ad un regime di tassazione opzionale introdotto come misura di semplificazione relativamente alla modifica del luogo di tassazione per l’Iva, applicabile alle prestazioni TTE (Servizi di commercio elettronico, telecomunicazione e teleradiodiffusione) e ai servizi elettronici B2C. Secondo le nuove regole, la tassazione Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione).

Il sistema del Moss è stato predisposto per evitare al fornitore di identificarsi presso ogni Stato membro di consumo per effettuare gli adempimenti Iva richiesti (dichiarazione e versamento), e permette al soggetto passivo di trasmettere telematicamente, attraverso un portale elettronico, le dichiarazioni Iva trimestrali e di effettuare i versamenti esclusivamente nel proprio Stato membro di identificazione, solo per le operazioni rese a consumatori finali residenti o domiciliati in altri Stati membri di consumo.

Possono avvalersi del Moss, i soggetti passivi stabiliti nell’UE e quelli stabiliti fuori dalla UE; il regime è facoltativo, ma se il soggetto passivo decide di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri.

Il Moss si applica, dunque, alle operazioni B2C effettuate in modalità esclusivamente elettronica, con particolare riferimento ai:

Relativamente all’attività di accertamento, riscossione e controllo, questa viene svolta sia dallo Stato membro di identificazione che da quello di consumo, attraverso un’articolata ripartizione dei compiti e delle responsabilità.

E’ a tal fine richiesta una intensa attività di collaborazione tra gli Stati coinvolti, che devono mettere a disposizione le informazioni relative ai soggetti che beneficiano del regime nonché alle prestazioni di servizi da essi effettuate.

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