Regime impatriati: dal 2025 fruizione del secondo quinquennio

Pubblicato il 27 dicembre 2024

Dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che beneficiano del regime degli impatriati potranno accedere gratuitamente a un'estensione del beneficio fiscale per un secondo quinquennio. Questa opportunità riguarda coloro il cui primo periodo agevolato, relativo agli anni dal 2020 al 2024, si concluderà il 31 dicembre 2024. La proroga sarà valida per il quinquennio successivo, dal 2025 al 2029.

Per usufruire dell’estensione, i lavoratori interessati dovranno comunicare, a partire dal 1° gennaio 2025, ai propri datori di lavoro la volontà di continuare a godere del regime agevolato, confermando di rispettare i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio.

Regime fiscale per lavoratori impatriati

Il regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 (noto come Decreto Internazionalizzazione), consente un trattamento fiscale vantaggioso sui redditi percepiti dai contribuenti che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, impegnandosi a risiedere nel paese per almeno un periodo minimo di anni, inizialmente fissato in due. La norma si applica a chi svolge attività lavorativa in Italia e mira a incentivare il rientro nel paese.

Nel corso del tempo, le percentuali di riduzione dell’imponibile fiscale sono state modificate: nel 2016 il beneficio prevedeva un abbattimento del 50%, che successivamente è stato portato al 70% (cioè solo il 30% del reddito risultava tassabile) e, in alcune situazioni particolari, al 90%. Questi sconti si applicano ai redditi agevolati per un periodo di cinque anni.

La nuova norma permette di prolungare il beneficio senza alcun costo per chi soddisfa i requisiti, offrendo un ulteriore incentivo alla permanenza e al rientro dei lavoratori qualificati in Italia.

Estensione quinquennale del regime degli impatriati

Il regime introdotto dal Decreto Internazionalizzazione è stato significativamente modificato dall’art. 5 del Decreto Crescita (DL n. 34/2019), entrato in vigore il 1° maggio 2019 e successivamente convertito in legge con modifiche (L. 58/2019, in vigore dal 30 giugno 2019). Le nuove disposizioni sono operative a partire dall’anno d’imposta 2020.

Tra le innovazioni apportate, il Decreto Crescita ha inserito l’art. 16, comma 3-bis, del D.Lgs. 147/2015, che consente di estendere le agevolazioni fiscali per ulteriori cinque anni a specifiche categorie di lavoratori.

Questo beneficio aggiuntivo è rivolto a:

Con questa modifica, il Decreto Crescita ha reso possibile, dal 2020, prolungare il regime agevolato fino a un massimo di dieci anni (cinque iniziali più cinque aggiuntivi), con una tassazione ridotta al 50% del reddito imponibile, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati.

Un ulteriore chiarimento sull’applicazione di questa estensione temporale è stato fornito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020, che ha definito le condizioni per accedere ai benefici aggiuntivi. Si precisa che l’estensione quinquennale è gratuita, ma applicabile soltanto a partire dall’anno 2020.

Infatti, il Decreto Crescita, entrato definitivamente in vigore a fine giugno 2019, inizialmente prevedeva l’estensione delle agevolazioni fiscali solo per coloro che si erano trasferiti in Italia dopo la metà del 2019, acquisendo la residenza fiscale a partire dall’anno 2020. Questo nonostante il decreto fosse tecnicamente in vigore già dal 1° maggio 2019.

Di conseguenza, si creò una lacuna normativa per chi si era trasferito in Italia prima del 2020, inclusi coloro che avevano acquisito la residenza fiscale nei mesi di maggio e giugno 2019, periodo in cui avevano risieduto in Italia per gran parte dell’anno.

Per sanare questa disparità di trattamento, il legislatore è intervenuto nuovamente sul regime degli impatriati attraverso l’art. 13-ter del DL n. 124/2019, successivamente convertito con modifiche nella L. 157/2019. L’obiettivo era eliminare le differenze tra chi aveva trasferito la propria residenza fiscale a partire dal 3 luglio 2019 (quindi acquisendo la residenza fiscale nel 2020) e chi si era trasferito dal 30 aprile 2019, acquisendo la residenza già nel corso del 2019.

Con l’art. 13-ter, il legislatore ha esteso anche a questi ultimi contribuenti le maggiori agevolazioni introdotte dal Decreto Crescita, inclusa la possibilità di accedere al secondo quinquennio agevolato. Questo intervento ha dunque equiparato le condizioni per tutti i lavoratori che avevano trasferito la residenza fiscale in Italia tra il 30 aprile 2019 e il 3 luglio 2019.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020 ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modifiche normative introdotte nel 2019. In particolare:

Questi interventi normativi hanno quindi ampliato la platea dei beneficiari e garantito un’applicazione uniforme delle agevolazioni.

Estensione quinquennale: gratuita o a pagamento?

Il regime degli impatriati prevede l’estensione gratuita del beneficio fiscale per un secondo quinquennio, ma questa possibilità si applica solo a partire dal 2020. Per i contribuenti che hanno iniziato a beneficiare del regime nel 2020, i primi cinque anni di agevolazione terminano il 31 dicembre 2024, con un’estensione gratuita prevista per il periodo 2025-2029.

Tuttavia, una modifica legislativa ha introdotto condizioni diverse per i lavoratori rientrati prima del 2020.

L’articolo 1, comma 50, della Legge n. 178/2020, modificando l’articolo 5 del Decreto Crescita del 2019, ha stabilito che per i lavoratori rientrati in Italia prima del Decreto Crescita, l’estensione del secondo quinquennio è disponibile a pagamento. Il costo varia:

Questa disposizione è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate tramite il provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021, che definisce le modalità operative per accedere all’estensione quinquennale a pagamento.

Quali lavoratori sono soggetti al pagamento?

L’obbligo riguarda i seguenti contribuenti, come stabilito dall’articolo 1, comma 50, della Legge 178/2020:

  1. iscritti all’AIRE (cittadini italiani residenti all’estero) o cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;
  1. contribuenti che:
    • hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;
    • al 31 dicembre 2019 risultavano già beneficiari del regime degli impatriati introdotto dall’art. 16 del D.lgs. n. 147/2015.

Per esempio, un lavoratore che ha iniziato a beneficiare del regime dal 2019 avrebbe concluso il primo quinquennio agevolato il 31 dicembre 2023 (2019-2023). In questo caso, per prolungare l’agevolazione fino al 2028, avrebbe dovuto comunicare la scelta al datore di lavoro e versare il contributo richiesto entro il 30 giugno 2024, come specificato nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Un dubbio interpretativo

Un tema controverso riguarda i lavoratori che si sono trasferiti in Italia nei mesi di maggio e giugno 2019, acquisendo la residenza nello stesso anno e beneficiando già nel 2019 del regime degli impatriati. Questi soggetti sono tenuti al pagamento per l’estensione, oppure possono accedere alla proroga gratuita in base alle diverse modifiche normative?

La circolare AE n. 33/E del 28 dicembre 2020 sembra indicare che queste situazioni rientrino nel regime gratuito, ma l’articolo 1, comma 50, della Legge 178/2020 non prevede esplicitamente una distinzione. Questo punto potrebbe necessitare un ulteriore chiarimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria per evitare ambiguità interpretative.

Le comunicazioni richieste

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 60353/2021 stabilisce formalità specifiche, come la comunicazione al datore di lavoro e il pagamento, rivolte principalmente agli impatriati che già beneficiavano del regime nel 2019 e per i quali l’estensione è a pagamento, come descritto in precedenza.

Tali obblighi non sembrano applicarsi ai lavoratori che usufruiscono dell’estensione gratuita prevista per coloro che hanno iniziato il primo quinquennio nel 2020 e il cui secondo quinquennio agevolato coprirà il periodo dal 2025 al 2029.

Importanza della comunicazione al datore di lavoro

Nonostante non vi sia un obbligo esplicito per chi beneficia dell’estensione gratuita, è comunque consigliabile, e in alcuni casi necessario, che i dipendenti comunichino formalmente al datore di lavoro la loro intenzione di accedere all’estensione del regime agevolativo. La comunicazione dovrebbe anche contenere una dichiarazione in cui il lavoratore attesta di soddisfare tutti i requisiti previsti per l’accesso ai successivi cinque anni di agevolazione fiscale.

Documentazione a supporto della richiesta

Per semplificare il compito del datore di lavoro e ridurre eventuali incertezze interpretative, è opportuno includere nella comunicazione documentazione che provi il rispetto delle condizioni richieste dalla norma, come:

Tempistiche suggerite per la comunicazione

Per evitare ritardi o complicazioni operative, i lavoratori interessati potrebbero inviare questa comunicazione già nel mese di dicembre 2024 o nei primi giorni di gennaio 2025. In questo modo, il datore di lavoro potrà applicare senza difficoltà il regime agevolativo per il secondo quinquennio senza necessità di effettuare trattenute piene o successivi conguagli. Questo approccio garantisce una gestione più fluida e corretta delle agevolazioni previste.

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