Con risposta n. 157 del 25 marzo 2022 viene fornita una nuova indicazione relativamente alla possibilità di fruire del regime degli impatriati, ex articolo 16, Dlgs. n. 147/2015.
Il quesito viene posto da un lavoratore olandese che si è stabilito in Italia a partire dal periodo d'imposta 2020, precisando che il trasferimento è funzionale allo svolgimento di attività di lavoro dipendente, che verrà resa dall'Italia, in modalità di remote working, a beneficio del proprio datore di lavoro estero. Chiede, pertanto, di poter beneficiare dal periodo di imposta 2020 e per i quattro successivi del particolare regime fiscale riservato agli impatriati.
Come ricorda l’Agenzia delle Entrate nell’esaminare il caso, per fruire del trattamento di cui all'articolo 16 citato occorre che il lavoratore:
- trasferisca la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR;
- non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Nel corso del tempo la norma ha subito delle modifiche e le dovute precisazioni sono contenute nella circolare 33/E/2020. Tra queste, viene anche riportato il caso del lavoratore alle dipendenze di un datore di lavoro non residente.
In particolare, l’articolo 16, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del Dl n. 34/2019, non richiede che l'attività sia svolta per un'impresa operante sul territorio dello Stato; di conseguenza, possono accedere al regime agevolato i soggetti che svolgono in Italia l’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti).
Dunque, se sussistono anche gli altri requisiti richiesti dalla norma, il richiedente può avvalersi dell’agevolazione con riferimento ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall'annualità 2020 e per i successivi quattro periodi di imposta, con tassazione nella misura ridotta del 10 per cento, in quanto il lavoratore si è trasferito in una delle regioni (Sicilia) per le quali è prevista un ulteriore sconto sulla tassazione.
Inoltre, in presenza di un figlio minore, sarà possibile estendere l'agevolazione di ulteriori cinque anni.
Poiché, nel caso analizzato, si tratta di datore di lavoro estero, il dipendente potrà fruire dell’agevolazione direttamente nella dichiarazione dei redditi, compilando la casella “Casi particolari” del quadro C del modello 730 o RC del modello REDDITI PF e indicando il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta.
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