Con la risposta ad interpello n. 126 del 23 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate si occupa di nuovo delle cause di esclusione del regime forfetario alla luce delle novità apportate dalla Legge n. 145/2018.
Si ricorda che le suddette modifiche normative hanno generato una serie di dubbi, che l’Amministrazione finanziaria ha sciolto con la circolare n. 9/2019 del 10 aprile scorso, a seguito della quale sono pervenute diverse istanze di interpello da parte di contribuenti che, trovandosi in determinate circostanze, hanno chiesto se possono o meno operare nel 2019 con il regime forfetario.
Con la risposta n. 126/2019, l’Agenzia replica ad un contribuente, che svolge l’attività di commercialista ed, al contempo, è co-amministratore e co-proprietario con una quota di partecipazione al 49% di una società tra professionisti costituita sotto la forma giuridica di Srl.
L’Agenzia ricorda che sono state riformulate alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario ed, in particolare quella di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014, secondo cui non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Sul punto la circolare n. 9/2019 ha chiarito che affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Con riferimento al caso di specie è evidente, per l’Agenzia, che: la causa ostativa di cui alla lettera d) appare integrata, visto che il possesso di una partecipazione al 49% determina una forma di controllo di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 2, C.c.; inoltre sussiste anche la riconducibilità delle attività economiche, dal momento che i relativi codici appartengono alla medesima sezione e la persona fisica che fruisce del forfetario percepisce compensi, tassabili con imposta sostitutiva, dalla Srl controllata, la quale, a sua volta, deduce i componenti negativi di reddito.
Pertanto, dovrebbe esserci la conseguente decadenza dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.
Tuttavia, conclude l’Agenzia: considerato che i chiarimenti interpretativi da cui discende la decadenza sono sopraggiunti con la circolare 9/E del 10 aprile, per salvaguardare i comportamenti tenuti prima della sua pubblicazione, se il contribuente non effettua alcuna cessione o prestazione alla Srl controllata a decorrere dalla data di emanazione della circolare, si ritiene che lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.
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