Nuove precisazioni in tema di applicazione del regime forfetario e cause ostative. Nella risposta n. 179 del 4 giugno 2019, l’agenzia delle Entrate si sofferma sul caso della somministrazione di lavoro.
Il regime forfetario, diretto alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti, è stato sostanzialmente modificato dalla legge di bilancio 2019, che ha riformulato le cause ostative alla sua applicazione.
In particolare, il regime forfetario non trova applicazione nei casi di attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Nel contratto di somministrazione, spiega l’Agenzia, i lavoratori svolgono la loro attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice.
Sul punto, viene richiamata la risoluzione delle Entrate n. 55 del 2016, la quale afferma che “se da un punto di vista formale il contratto di lavoro dipendente è stipulato tra il lavoratore ed il somministratore, da un punto di vista sostanziale il rapporto di lavoro, che si instaura tra l’utilizzatore ed il lavoratore, assume caratteristiche analoghe a quello che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore”.
Da ciò consegue che il regime agevolato resterebbe precluso, nell’anno 2020, qualora il contribuente dovesse effettuare prevalentemente prestazioni a favore dell'utilizzatore per tutto il periodo d'imposta 2019.
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