Il regime fiscale agevolato, c.d. “regime forfetario” introdotto dalla Legge n. 190/2014, riguarda i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di taluni requisiti.
Con la Legge di bilancio 2019 è stato modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del “regime forfetario”; in tale contesto, sono state riformulate alcune delle cause ostative all’applicazione del predetto regime. In particolare, è previsto non possano applicare il “regime forfetario” gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Perché tale causa ostativa operi è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
2) dell’esercizio, da parte della stessa, di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Inoltre, per l’attivazione della causa ostativa, la società a responsabilità limitata o l’associazione in partecipazione devono esercitare attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti e professioni.
Occorre, in ogni caso, avere riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel “regime forfetario”.
Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, ai fini della verifica delle stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime, non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla società a quelle esercitate dal contribuente in “regime forfetario”.
Pertanto, in linea generale il contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l’esistenza - decadrà dal regime nel 2020.
Rispetto al caso di cui alla risposta n. 334 dell'8 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate sostiene risultare che l'istante - socio di capitale, nella misura di 1/3, di una società che svolge anche attività di consulenza in campo assicurativo con codice ATECO dichiarato; intenzionato ad avviare l’attività di procacciatore d’affari con codice ATECO dichiarato, che prevede di svolgere anche a favore della predetta società (detta attività risulterebbe propedeutica e complementare all’attività svolta dalla società di cui egli è socio) - non abbia alcun controllo di diritto né influenza dominante sulla società di cui è socio, neppure rapporti di parentela con i soci.
Qualora le attività svolte dall’interpellante e dalla società siano effettivamente corrispondenti a quelle formalmente dichiarate nei codici ATECO riportati dall'istante, non si verificherebbe la condizione di cui sopra, con conseguente permanenza nel “regime forfetario” nel periodo d’imposta 2020.
L’istante ha, però, precisato che potrebbero essere presenti nell’anno rapporti economici tra lo stesso e la società di cui è socio (in particolare, prospetta di fatturare una percentuale che potrebbe essere fino al 50% dell’intero fatturato annuo). Al riguardo, le Entrate osservano che non è da escludere che qualora l’istante ponga in essere il comportamento prospettato possa essere integrato il controllo di fatto, circostanza che comporterebbe l'esclusione dal "regime forfetario".
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