Con il principio di diritto n. 13 del 28 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento riguardante il regime della branch exemption.
Specifica l’Amministrazione finanziaria che una volta esercitata l’opzione per l'esenzione dei redditi e delle perdite delle stabili organizzazioni estere, la cui tassazione avverrà, quindi, nel solo Stato dove è localizzata la branch, essa è irrevocabile per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 168-ter del TUIR.
Ciò, proprio per far sì che la scelta liberamente esercitata dal contribuente non possa essere modificata a seguito di un ripensamento a posteriori sulla base di criteri di convenienza maturati successivamente, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”, con integrazione dei versamenti dovuti, oltre a interessi e sanzioni.
La volontà espressa di avvalersi del regime esenzione può essere rettificata solo in presenza di dolo, violenza o errore.
Secondo l’Agenzia, quindi, la presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”, con integrazione dei versamenti dovuti, volta all’uscita anticipata dal regime agevolativo non può essere accolta, dal momento che “non configura la correzione di un errore, ma integra di fatto la revoca di una volontà negoziale validamente manifestata in precedenza, ipotesi questa che, alla luce del contesto normativo, giurisprudenziale e di prassi sopra delineato, non è riconducibile al principio di emendabilità della dichiarazione”.
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