Regalo sproporzionato va restituito a Ex

Pubblicato il 20 settembre 2016

La ex fidanzata è tenuta a restituire i beni di rilevante valore che le abbia regalato il compagno durante la relazione se la dazione dei medesimi abbia costituito un apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante e non sia stata osservata la forma delle donazioni, prevista dall’articolo 782 del Codice civile (atto pubblico a pena di nullità).

Sono queste le conclusioni rese dai giudici di appello, poi condivise dalla Cassazione, nell’ambito di una vicenda in cui un uomo aveva chiesto la restituzione di tutti i doni effettuati alla ex compagna nel corso del loro rapporto.

Si trattava, in particolare, di un quadro di Picasso, del valore stimato di seicentomila euro, e di un diamante di 13 carati che, a detta della donna, le erano stati donati con atto qualificabile come liberalità d’uso.

Qualificazione che non è stata, tuttavia, condivisa dalla Corte di cassazione la quale, ritenendo “insindacabile” l’apprezzamento di merito effettuato dalla Corte d’appello, ha confermato le conclusioni di quest’ultima secondo cui tra l’abitudine dell’uomo ad elargire reali costosi in occasione di ricorrenze e il regalo di “inusitato” valore vi fosse un vero iato.

Nel dettaglio, sono stati ritenuti determinanti sia lo sforzo economico che il dono aveva complessivamente richiesto, sia il motivo del regalo medesimo, che non era di routine, ma costituiva un presente per ottenere il perdono a fronte di un comportamento incongruo.

Liberalità d’uso in occasione di ricorrenze

Diversamente ed accogliendo le ragioni della donna, è stata invece confermata la natura di liberalità d’uso della dazione di ulteriori regali, comprese altre importanti opere d’arte, ormai in possesso della medesima e dalla stessa ricevute in occasione di varie ricorrenze.

La liberalità d'uso – si legge a tal proposito nel testo della sentenza di Cassazione n. 18280 depositata il 19 settembre 2016 – “sussiste quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità alle condizioni economiche dell'autore dell'atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale”.

Queste liberalità derivano dagli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo e, di regola, in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente ad elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti.

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