Torna alla ribalta il redditometro come strumento di lotta all’evasione fiscale.
Il Dipartimento delle finanze del Mef ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto che presto approderà in Gazzetta Ufficiale, avente ad oggetto il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali potranno essere emessi accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
La consultazione pubblica riguarda le nuove regole da utilizzare nell’ambito dei controlli a partire dal periodo d’imposta 2016 e sarà aperta fino al 15 luglio prossimo.
La consultazione è indirizzata soprattutto alle associazioni più rappresentative dei consumatori, pronti ad acquisire valutazioni e suggerimenti sullo schema di decreto, attuativo dell’articolo 38, quinto comma, del DPR n. 600/73, diretto ad individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche (cosiddetto redditometro).
Come previsto dal decreto Dignità (DL 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96,) il decreto è stato predisposto sentiti l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e la sua piena operatività sarà applicata agli accertamenti a partire dal periodo d’imposta 2016.
La suddetta norma, infatti, prevede espressamente che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, vengano individuati gli elementi indicativi di capacità contributiva, mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area geografica di appartenenza.
Questa clausola di salvaguardia, dopo tre anni di stallo, è finalmente divenuta operativa: il decreto sul nuovo redditometro è, dunque, pronto.
Con il nuovo decreto viene individuato un metodo di accertamento che si basa sul contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva del contribuente e che fa scattare i controlli solo in presenza di uno scostamento superiore del 20% tra redditi dichiarati e quelli ricostruiti.
Il provvedimento, infatti, fissa i criteri per individuare la capacità contributiva intesa come “la spesa sostenuta dal contribuente e la propensione al risparmio”, che possono giustificare l’accertamento sintetico da parte del Fisco.
Nella Tabella A allegata allo schema di decreto vengono riportate le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, rappresentati dalle macro categorie consumi, investimenti, risparmio e spese per trasferimenti.
Per determinare il reddito sintetico accertabile in capo al singolo contribuente, si adotta un procedimento che consiste nell’effettuare una sommatoria di più elementi indicativi di capacità contributiva.
In primo luogo, si parte dal considerare l'ammontare delle spese che in base ai dati disponibili o alle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente
Se questo dato non fosse disponibile, il nuovo decreto sul redditometro farà riferimento anche a categorie di consumi considerate essenziali per cui si utilizzerà la spesa minima per conseguire uno standard di vita accettabile, cioè la cosiddetta “soglia di povertà assoluta”. Tra queste tipologie di spesa rientrano quelle relative ad alimentari e bevande, abbigliamento e calzature, trasporti, istruzione e prodotti per la cura della persona
A ciò, si devono aggiungere gli incrementi patrimoniali conseguiti dal contribuente nel periodo d'imposta e la quota di risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi ed investimenti, che verrà riscontrata dall'Agenzia delle entrate attraverso l'analisi dell'archivio dei rapporti finanziari presente nell'Anagrafe tributaria.
Per quanto riguarda, l’individuazione dei consumi, il Fisco considererà prioritariamente i dati di cui già dispone in Anagrafe tributaria e se non ci fosse rispondenza dell’informazione si farà ricorso alle voci di spesa determinate attraverso i panieri Istat. In questi casi per rispondere maggiormente alla situazione effettiva dei contribuenti il decreto individua 55 tipologie di famiglie-tipo: si tratta, in pratica, di 11 nuclei (dal single con meno di 35 anni alle coppie con tre o più figli) che vengono a loro volta declinati su cinque macro aree geografiche del nostro Paese.
Per la ricostruzione della capacita contributiva l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare anche elementi diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nella Tabella A; mentre, nella Tabella B del provvedimento vengono indicate le tipologie di nuclei familiari e relative aree territoriali di appartenenza.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di potersi giustificare, anche attraverso un confronto con gli uffici del Fisco in contraddittorio per spiegare da dove emerge l’eventuale maggiore capacità contributiva.
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