Reddito di emergenza Sostegni bis, domande in scadenza

Pubblicato il 19 luglio 2021

C'è tempo fino al prossimo 31 luglio per richiedere il Reddito di emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Lo prevede l'articolo 36 del decreto Sostegni bis (decreto legge 25 maggio 2021, n.73). 

L'INPS ha fornito le istruzioni necessarie per la presentazione della domanda con il messaggio 24 giugno 2021, n. 2406 riepilogando i termini temporali, i  requisiti di accesso al beneficio e le incompatibilità con altre prestazioni.

Reddito di emergenza Sostegni bis: disciplina

Il Sostegni bis (articolo 36 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73) ha rinnovato il Reddito di emergenza (Rem) per ulteriori 4 quote, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 portando complessivamente a 12 le quote di Rem erogate dall'inizio della pandemia di cui 5 nel 2020 (in base al decreto Rilancio, decreto Agosto e decreto Ristori) e 7 (previste dal decreto Sostegni e dal decreto Sostegni bis) nel 2021.

Si ricorda infatti che il Reddito di emergenza - Rem è stato istituito nel 2020 con l'art. 82 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020) come strumento di sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La disciplina del decreto Rilancio resta applicabile anche alle quote del Sostegni bis per tutti gli aspetti dallo stesso non regolati.

Relativamente alle ultime quote del Sostegni bis non è più riconosciuto il diritto all’erogazione delle quote del Rem a coloro che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, di percepire i trattamenti NASpI e DIS-COLL. Pertanto  gli ex titolari di NASpI e DIS-COLL non possono godere del Rem per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

Il disegno di legge di conversione, ora all'esame del Senato, non prevede modifiche sostanziali alla disciplina.

Il riconoscimento delle quattro quote di Rem è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro, da iscrivere sul "Fondo per il Reddito di emergenza".

Reddito di emergenza Sostegni bis: domande

La domanda può essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021, attraverso i seguenti canali:

Si ricorda che il richiedente deve essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Reddito di emergenza Sostegni bis: requisiti

Il REm del Sostegni bis è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

Reddito di emergenza Sostegni bis: importo del beneficio

Il beneficio economico del REm è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
L’importo non può comunque superare la soglia di 800 euro mensili, elevabili a euro 840 solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

Reddito di emergenza Sostegni bis: requisiti

Le ulteriori quote di Rem previste dal Sostegni non sono compatibili con le indennità COVID-19 istituite dall’articolo 10 del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41/2021) e con le indennità di cui all’articolo 42, 44 e 69 del Sostegni bis (decreto-legge n. 73/2021).

Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

N.B. L'incompatibilità è estesa anche ai soggetti già beneficiari dell’indennità del decreto Ristori (articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

Il REm non è inoltre compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

Reddito di emergenza Sostegni bis: verifiche e istruttoria

Da ultimo una importante segnalazione. Il possesso dei requisiti di legge, da  autocertificarsi nel modulo di presentazione della domanda, è oggetto  di verifica da parte dell'INPS ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, la restituzione di quanto indebitamente percepito e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

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